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Ordinanza relativa alla legge sulla promozione della cultura (Ordinanza sulla promozione della cultura, OPCult) - Competenze (KFV)

20 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Grigioni
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Indice delle disposizioni (20)

Testo normativo (20 Articoli)

Disposizioni generali

1. Il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente (Dipartimento) provvede all'attuazione della legge sulla promozione della cultura ed esercita tutte le competenze che non sono trasferite a un'altra autorità o unità amministrativa. Il Servizio cantonale è l'Ufficio della cultura (Ufficio).

2. L'Ufficio cura i contatti con le istituzioni e le associazioni nei settori cultura, salvaguardia e promozione delle lingue nonché ricerca culturale.

Strategia per la promozione della cultura

1. La strategia per la promozione della cultura viene elaborata con il coinvolgimento delle organizzazioni culturali dei Grigioni e della Commissione per la cultura.

Strategia per la promozione della cultura

1. La strategia per la promozione della cultura costituisce la base per future decisioni di politica culturale e intende in particolare

a) rappresentare la situazione attuale nei diversi settori della promozione della cultura;

b) definire punti chiave concreti per la promozione della cultura entro i prossimi quattro anni e illustrare misure per il raggiungimento di questi punti chiave;

c) tenere conto della collaborazione tra Cantone, regioni, comuni e privati nonché dei settori di promozione conformemente all'articolo 8 della legge sulla promozione della cultura.

Commissioni

1. La Commissione per la cultura è composta da sette membri. La direzione dell'Ufficio partecipa con voto consultivo.

Commissioni

1. La Commissione per la cultura

a) consiglia il Governo e il Dipartimento in questioni relative alla promozione della cultura, in particolare nell'elaborazione e nella verifica della strategia per la promozione della cultura;

b) esamina di norma le domande di contributo superiori a 20 000 franchi ed emette un giudizio tecnico a destinazione del Governo o del Dipartimento;

c) presenta proposte per il conferimento di premi conformemente all'articolo 16 della legge sulla promozione della cultura.

2. La Commissione per la cultura deve essere regolarmente informata in merito al lavoro delle commissioni speciali.

Commissioni

1. Per la promozione della produzione culturale professionale, il Dipartimento nomina una commissione speciale alla quale spetta l'organizzazione dei concorsi per borse di studio e contributi per opere nonché la presentazione di proposte al Dipartimento.

2. La commissione è composta da cinque - sette membri. L'Ufficio partecipa con voto consultivo.

Commissioni

1. Il Dipartimento può istituire altre commissioni speciali per lo svolgimento di misure nei diversi settori di promozione.

Commissioni

1. I membri della Commissione per la cultura e delle commissioni speciali sono considerati collaboratori a titolo accessorio e vengono retribuiti conformemente all'ordinanza per i collaboratori a titolo accessorio del Cantone dei Grigioni.

Commissioni

1. Le borse di studio e i contributi per opere vengono assegnati nel quadro di un concorso annuale a produttori culturali professionali che dispongono di potenziale di sviluppo nella loro attività e che presentano piani o progetti concreti per la loro opera. I contributi per opere promuovono l'elaborazione contenutistica di progetti convincenti dal profilo culturale, indipendenti e realizzabili.

2. L'importo di una borsa di studio o di un contributo per opere ammonta al massimo a 20 000 franchi all'anno.

Commissioni

1. Hanno diritto di partecipare ai concorsi i produttori culturali professionali che

a) risiedono nel Cantone dei Grigioni da almeno due anni; oppure

b) presentano uno stretto legame con il Cantone dei Grigioni o con la cultura grigionese.

2. La stessa persona può ricevere una borsa di studio o un contributo per opere al massimo tre volte.

3. Nel quadro di tale concorso non si concedono borse di studio o contributi per opere per formazioni che hanno diritto a contributi conformemente alla legge sulle borse di studio[6].

Misure di promozione particolari

1. Costituiscono requisiti per il sostegno a progetti scientifici volti all'indagine dello spazio culturale e vitale dei Grigioni

a) la qualifica delle persone che si occupano dell'esecuzione;

b) l'importanza del progetto per la ricerca culturale grigionese.

Misure di promozione particolari

1. In caso di acquisti vengono di norma tenute in considerazione opere di produttori culturali che vivono nei Grigioni.

Misure di promozione particolari

1. Gli accordi di prestazioni con istituzioni culturali vengono decisi dal Dipartimento o dal Governo.

2. Essi contengono in particolare una descrizione degli obiettivi e delle prestazioni dell'attività culturale dell'istituzione, il contributo d'esercizio annuale del Cantone prospettato nonché le disposizioni relative al controlling e alla presentazione del rapporto.

3. Gli accordi di prestazioni vengono di norma stipulati per un periodo di quattro anni.

Misure di promozione particolari

1. La concessione di sussidi a programmi culturali prioritari presuppone la presenza di una strategia globale dell'organizzazione mantello cantonale competente. Questa strategia è soggetta all'approvazione del Governo.

2. Sulla base della strategia globale, il Governo stabilisce le spese aventi diritto a sussidi.

Misure di promozione particolari

1. Per quanto attiene ai corsi specifici sono computabili gli onorari per i relatori, i responsabili dei corsi nonché le spese per la locazione di locali. Il Dipartimento stabilisce le aliquote computabili.

2. Il Dipartimento stabilisce i singoli contributi sulla base delle domande pervenute.

Scuole di canto e di musica

1. Il contributo per ogni unità d'insegnamento si calcola a partire dall'aliquota oraria avente diritto a contributi per un insegnante di scuola elementare conformemente alla legge scolastica, aggiungendo il 20 per cento per gli oneri complementari del lavoro nonché il 20 per cento per altre spese.

2. Un'unità d'insegnamento computabile dura 60 minuti.

3. Sono materie/settori d'insegnamento sovvenzionati

a) formazione musicale di base (educazione prescolare e/o istruzione di base);

b) ampio insegnamento strumentale e vocale (diverse forme d'insegnamento);

c) attività musicale in gruppo (ensemble, coro, orchestra);

d) danza e balletto;

e) materie complementari (ritmica, materie teoriche nei settori musica, danza e balletto).

Scuole di canto e di musica

1. Per ciascun allievo sono computabili al massimo 14 unità d'insegnamento in media all'anno.

2. Su richiesta dell'Associazione delle scuole di canto e di musica dei Grigioni, il Dipartimento può accordare eccezioni.

Scuole di canto e di musica

1. Dopo la conclusione dell'anno civile, al più tardi entro metà febbraio, i comuni o le scuole di canto e di musica inoltrano al Dipartimento una domanda dalla quale risultano per ogni singola scuola il numero di allievi, le unità d'insegnamento aventi diritto nonché i contributi annui dei comuni e di altri enti di diritto pubblico.

2. Sulla base di questa domanda vengono versati i contributi ai comuni o alle singole scuole.

3. Il Cantone versa acconti per un importo massimo pari all'80 per cento dell'ultimo conteggio dei contributi cantonali disponibile.

Finanziamento

1. Nel quadro del preventivo, il Governo mette a disposizione crediti annui attingendo al finanziamento speciale lotteria intercantonale, in particolare per i seguenti scopi

a) contributi per la promozione della cultura;

b) contributi per la cultura giovanile;

c) contributi per la promozione della produzione professionale e per la ricerca.

Finanziamento

1. Sulla base delle domande pervenute, il Dipartimento stabilisce i singoli contributi per gli acquisti di media.

2. Esso può definire i media aventi diritto a contributi e disciplinare la procedura.

3. I contributi per gli acquisti dell'anno precedente devono essere richiesti al Dipartimento, allegando la documentazione necessaria, entro il 31 gennaio.

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