494.300
LPCULTLPCKFG
CH-GR
Art. 9 Legge sulla promozione della cultura (LPCult) - Condizioni generali
Promozione della cultura cantonale
Art. 9 LPCult · Condizioni generali
1. Il Cantone promuove la produzione culturale che avviene nei Grigioni o che ha una particolare relazione con il Cantone.
2. Di norma, la promozione della cultura cantonale è sussidiaria rispetto ai contributi prestati da privati, istituzioni, enti di diritto pubblico, comuni e regioni. I beneficiari di contributi forniscono prestazioni proprie esigibili.
3. Il Cantone non sostiene progetti o istituzioni culturali orientati principalmente al profitto o non accessibili al pubblico.