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Art. 9 Legge sulla promozione della cultura (LPCult) - Condizioni generali

Promozione della cultura cantonale
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Art. 9 LPCult · Condizioni generali

1. Il Cantone promuove la produzione culturale che avviene nei Grigioni o che ha una particolare relazione con il Cantone.

2. Di norma, la promozione della cultura cantonale è sussidiaria rispetto ai contributi prestati da privati, istituzioni, enti di diritto pubblico, comuni e regioni. I beneficiari di contributi forniscono prestazioni proprie esigibili.

3. Il Cantone non sostiene progetti o istituzioni culturali orientati principalmente al profitto o non accessibili al pubblico.

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