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Legge sulla promozione della cultura (LPCult) - Oggetto e scopo (LPCULT)

24 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Grigioni
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Indice delle disposizioni (24)

Testo normativo (24 Articoli)

Disposizioni generali

1. La presente legge disciplina la promozione, la divulgazione e lo studio della cultura.

2. Essa ha lo scopo di promuovere la produzione culturale, la partecipazione alla cultura, l'educazione musicale extrascolastica e il settore museale e bibliotecario nonché di garantire le corrispondenti condizioni quadro.

Disposizioni generali

1. La presente legge si pone i seguenti obiettivi

a) promuovere la molteplicità culturale e linguistica in tutto il Cantone;

b) sostenere la cultura amatoriale e popolare nonché la produzione culturale a livello professionale nei diversi ambiti;

c) far partecipare attivamente e passivamente alla vita culturale tutti i gruppi di popolazione;

d) sostenere lo studio, la divulgazione e la cura dell'eredità culturale e della cultura contemporanea;

e) agevolare lo scambio culturale;

f) garantire l'attrattività culturale del Cantone.

Disposizioni generali

1. Il Cantone, le regioni e i comuni promuovono insieme la vita culturale, nei limiti delle rispettive competenze.

Disposizioni generali

1. Cantone, regioni e comuni rispettano la libertà e l'indipendenza della produzione e della vita culturale.

Disposizioni generali

1. Ogni quattro anni il Gran Consiglio decide, su proposta del Governo, una strategia completa per la promozione della cultura nel Cantone.

Istituzioni culturali cantonali

1. Il Cantone gestisce il Museo della natura dei Grigioni, il Museo retico e il Museo d'arte dei Grigioni e partecipa alle rispettive collezioni nei limiti dei rapporti giuridici vigenti.

Istituzioni culturali cantonali

1. Il Cantone gestisce la Biblioteca cantonale dei Grigioni e l'Archivio di Stato dei Grigioni.

2. Nei limiti delle competenze finanziarie, può costituire o rilevare altre istituzioni culturali oppure può partecipare a esse, qualora ciò rientri nell'interesse pubblico.

Promozione della cultura cantonale

1. La promozione della cultura si estende in particolare

a) ai settori delle arti quali la musica e il canto, la letteratura, il teatro, la danza, le arti applicate e figurative, la cultura edilizia, la creazione e il design, nonché la fotografia e il cinema e a progetti interdisciplinari;

b) alla produzione culturale professionale

c) ai settori della cultura amatoriale e popolare;

d) allo studio scientifico nonché alla divulgazione dello spazio culturale e vitale dei Grigioni.

Promozione della cultura cantonale

1. Il Cantone promuove la produzione culturale che avviene nei Grigioni o che ha una particolare relazione con il Cantone.

2. Di norma, la promozione della cultura cantonale è sussidiaria rispetto ai contributi prestati da privati, istituzioni, enti di diritto pubblico, comuni e regioni. I beneficiari di contributi forniscono prestazioni proprie esigibili.

3. Il Cantone non sostiene progetti o istituzioni culturali orientati principalmente al profitto o non accessibili al pubblico.

Promozione della cultura cantonale

1. Il Cantone promuove la produzione culturale secondo criteri qualitativi. Inoltre, esso considera in particolare

a) la sua importanza per i Grigioni;

b) l'accessibilità per una partecipazione attiva e passiva da parte di un numero possibilmente elevato di persone.

Promozione della cultura cantonale

1. Il Cantone può versare contributi una tantum a progetti oppure acquistare opere.

Promozione della cultura cantonale

1. Il Cantone versa annualmente contributi ricorrenti a istituzioni culturali selezionate di importanza sovraregionale.

2. A tale scopo vengono di norma stipulati accordi di prestazioni.

Promozione della cultura cantonale

1. Il Cantone può erogare contributi a programmi prioritari finalizzati al miglioramento della produzione culturale e della divulgazione della cultura.

2. Esso può sostenere corsi specializzati di organizzazioni mantello cantonali per la cultura, in particolare nei settori del teatro, della musica e del canto, delle biblioteche, degli archivi culturali e dei musei, accordando contributi fino al 50 per cento delle spese computabili.

Promozione della cultura cantonale

1. Il Cantone sostiene progetti scientifici finalizzati allo studio e alla divulgazione dello spazio culturale e vitale dei Grigioni.

Concorsi e premi

1. Allo scopo di promuovere la produzione culturale professionale, il Cantone indice concorsi per l'assegnazione di borse di studio o di contributi per opere.

Concorsi e premi

1. Per prestazioni culturali o scientifiche eccellenti, il Governo conferisce ogni anno il Premio grigionese per la cultura.

2. Esso conferisce ogni anno premi di riconoscimento e d'incoraggiamento.

3. Esso stabilisce l'ammontare dei premi.

Promozione della cultura da parte dei comuni

1. I comuni o le istituzioni da essi incaricate gestiscono scuole di canto e di musica.

2. Essi salvaguardano i beni culturali di importanza regionale e li rendono accessibili in forma adeguata.

3. Essi promuovono un'offerta adeguata di biblioteche e mediateche.

Promozione della cultura da parte dei comuni

1. Il Governo formula direttive riguardo all'attività e alla qualità delle scuole di canto e di musica. La valutazione delle singole scuole può essere delegata a terzi.

2. Lo stipendio annuo minimo e il numero di unità d'insegnamento per un impiego a tempo pieno si conformano alle direttive della legge scolastica per un insegnante di scuola elementare.

Promozione della cultura da parte dei comuni

1. Hanno diritto a contributi le scuole di canto e di musica gestite da comuni o da enti da essi incaricati.

2. Il contributo cantonale ai comuni ammonta al 30 per cento delle spese computabili per bambini e giovani adulti fino ai 20 anni compiuti. I contributi dei genitori si conformano alla situazione economica dei genitori o di altre persone tenute al mantenimento.

3. Le spese computabili per unità d'insegnamento aventi diritto a contributi vengono calcolate secondo l'aliquota di stipendio media di un insegnante di scuola elementare, cui va aggiunto un supplemento percentuale per i costi accessori.

Promozione della cultura da parte dei comuni

1. Il Cantone può contribuire agli acquisti di media effettuati dalle biblioteche e dalle mediateche pubbliche che non perseguono scopi di lucro assumendosi fino al 40 per cento dei costi.

Promozione della cultura da parte dei comuni

1. Il Cantone eroga contributi a istituzioni culturali regionali, in particolare a musei, uffici per la promozione della cultura e archivi culturali regionali.

2. Fatte salve disposizioni divergenti, i contributi ammontano al massimo al 25 per cento delle spese computabili.

Commissione per la cultura

1. Il Governo nomina una Commissione per la cultura con funzione consultiva, composta da esperti dei diversi settori della cultura e delle scienze e appartenenti alle differenti regioni linguistiche.

Finanziamento

1. Il Gran Consiglio stanzia ogni anno nel preventivo i crediti da finanziare con mezzi statali generali.

2. Per misure di promozione non ricorrenti, non soggette a un obbligo legale e limitate nel tempo sono a disposizione mezzi dal finanziamento speciale lotteria intercantonale conformemente alla legge sulla gestione finanziaria.

3. In linea di principio non esiste un diritto inalienabile all'erogazione di contributi. Fanno eccezione gli articoli 19 e 20.

Finanziamento

1. A preventivo vengono inseriti mezzi separati per la promozione di progetti e manifestazioni nel settore della produzione culturale infantile e giovanile nonché per la promozione dell'accesso alla cultura da parte di bambini e adolescenti.

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