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Art. 4 Ordinanza sulla procedura d'ammissione alle scuole medie superiori (Ordinanza sull'ammissione) - Procedura d'ammissione senza esame: principi e vie legali

Disposizioni generali
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Art. 4 Ordinanza sull'ammissione · Procedura d'ammissione senza esame: principi e vie legali

1. Le scuole medie superiori possono ammettere allievi in una sezione di scuola media superiore senza che questi debbano sostenere un esame d'ammissione cantonale

1. * in caso di passaggio diretto da una sezione di un'altra scuola media superiore nel Cantone dei Grigioni o fuori Cantone alla stessa sezione, se sono dati i presupposti per la continuazione della formazione in questa sezione della scuola d'origine secondo le disposizioni statali ivi vigenti e se sono date conoscenze sufficienti della lingua cantonale che nella sezione viene utilizzata in prevalenza quale lingua di insegnamento; nella classificazione si deve tenere conto dello stato di promozione nella scuola d'origine;

2. * ...

3. * in caso di accesso diretto alla sezione sulla base di una procedura d'ammissione cantonale o di una procedura d'ammissione equivalente riconosciuta dallo Stato superata in modo definitivo fuori Cantone, purché siano date conoscenze sufficienti della lingua cantonale che nella sezione viene utilizzata in prevalenza quale lingua di insegnamento;

4. * in caso di accesso alla quinta classe del liceo subito dopo il conseguimento del certificato di una scuola media di commercio o di scuola media di informatica con maturità professionale, di un certificato di scuola specializzata o di una maturità specializzata; l'opzione specifica va però scelta in base al certificato.

2. Un'ammissione conformemente al capoverso 1 è esclusa per allievi che nell'anno scolastico in corso o in quello precedente non hanno superato l'esame d'ammissione cantonale alla sezione o la procedura d'ammissione alla sezione secondo disposizioni interne della scuola.

3. L'Ufficio decide in merito a cambi di sezione nonché in altri casi eccezionali in merito ad ammissioni o cambi di scuola. Esso può porre ulteriori condizioni.

4. Decisioni di una scuola media superiore in merito alle ammissioni secondo il capoverso 1 e decisioni dell'Ufficio secondo il capoverso 3 possono essere impugnate entro dieci giorni dinanzi al Dipartimento.

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