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Art. 4 Ordinanza sulle spese nelle procedure amministrative (OSPA) - 2. Calcolo

Spese di procedura
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Art. 4 OSPA · 2. Calcolo

1. Il calcolo della tassa di Stato si conforma ai criteri della legge sulla giustizia amministrativa e ai principi sulla riscossione delle tasse.

2. Nelle procedure di prima istanza la tassa di Stato ammonta

a) per procedure dinanzi ad uffici e unità organizzative equivalenti a fr. 50.- fino a 2500.-

b) per procedure dinanzi ai Dipartimenti e unità organizzative equivalenti a fr. 100.- fino a 5000.-

c) per procedure dinanzi al Governo e ad autorità assoggettate alla vigilanza del Gran Consiglio a fr. 100.- fino a 7500.-

3. In caso di ricorsi amministrativi e di vigilanza la tassa di Stato ammonta

a) per procedure dinanzi ai Dipartimenti a fr. 200.- fino a 7500.-

b) per procedure dinanzi al Governo a fr. 300.- fino a 10 000.-

4. Per i ricorsi di pianificazione secondo il diritto cantonale sulla pianificazione territoriale la tassa di Stato varia tra 300 e 10 000 franchi.

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Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (1)

U 2008 52 · gr (Art. 4 Abs. 3 lit. a VKV)
Postal Fee Challenge Under Free Movement of Persons Agreement
Cited in the reasoning section to determine the applicable range for state fees in the departmental appeal procedure, which influenced the final cost order.