Art. 4 Ordinanza sulle spese nelle procedure amministrative (OSPA) - 2. Calcolo
Art. 4 OSPA · 2. Calcolo
1. Il calcolo della tassa di Stato si conforma ai criteri della legge sulla giustizia amministrativa e ai principi sulla riscossione delle tasse.
2. Nelle procedure di prima istanza la tassa di Stato ammonta
a) per procedure dinanzi ad uffici e unità organizzative equivalenti a fr. 50.- fino a 2500.-
b) per procedure dinanzi ai Dipartimenti e unità organizzative equivalenti a fr. 100.- fino a 5000.-
c) per procedure dinanzi al Governo e ad autorità assoggettate alla vigilanza del Gran Consiglio a fr. 100.- fino a 7500.-
3. In caso di ricorsi amministrativi e di vigilanza la tassa di Stato ammonta
a) per procedure dinanzi ai Dipartimenti a fr. 200.- fino a 7500.-
b) per procedure dinanzi al Governo a fr. 300.- fino a 10 000.-
4. Per i ricorsi di pianificazione secondo il diritto cantonale sulla pianificazione territoriale la tassa di Stato varia tra 300 e 10 000 franchi.