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Art. 80 Legge sulla giustizia amministrativa (LGA) - Competenza

Esecuzione
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Art. 80 LGA · Competenza

1. Le autorità amministrative stesse eseguono le proprie decisioni. Esse possono delegare l'esecuzione ad un'autorità loro subordinata.

2. L'esecuzione di una decisione su ricorso spetta all'autorità che ha deciso in prima istanza. Se questa non ottempera o non ottempera in modo corretto al proprio dovere, si può ricorrere all'aiuto dell'autorità di ricorso.

3. L'esecuzione delle misure decise o disposte dal Tribunale d'appello e dal Tribunale della magistratura spetta al Dipartimento competente in materia di giustizia.

4. Sono fatte salve disposizioni derogatorie di altri atti normativi.

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Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (1)

R 2007 20 · gr (Art. 80 Abs. 1 VRG)
Municipality v. Bar Owner Regarding Use Enforcement
Cited to affirm the municipality's authority to enforce its decisions itself, which justified entrusting the police with enforcement.