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Art. 73 Legge sulla giustizia amministrativa (LGA) - Obbligo di assumersi le spese nella procedura di ricorso e d'azione

Spese e ripetibili - Spese
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Art. 73 LGA · Obbligo di assumersi le spese nella procedura di ricorso e d'azione

1. Nella procedura di ricorso e nella procedura d'azione la parte soccombente deve di regola assumersi le spese.

2. Più parti si assumono le spese in parti uguali, se l'autorità non decide diversamente.

3. In caso di annullamento di una decisione, l'autorità di ricorso può decidere sull'assegnazione delle spese di procedura dell'istanza precedente.

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