Art. 63 Legge sulla giustizia amministrativa (LGA) - Ammissibilità
Art. 63 LGA · Ammissibilità
1. Il Tribunale d'appello giudica nella procedura d'azione
a) controversie di diritto pubblico e amministrativo fra enti e istituti di diritto pubblico equivalenti nella gerarchia;
b) controversie derivanti da contratti di diritto pubblico;
c) * pretese di indennizzo risultanti dalla legge sulla responsabilità dello Stato, se nessun'altra autorità è competente a giudicare;
d) * pretese di indennizzo risultanti da operazioni legittime di enti e istituti di diritto pubblico, se vi è una base legale per farlo e nessun'altra autorità è competente a giudicare;
e) * pretese pecuniarie risultanti da un rapporto di servizio pubblico, se nessun'altra autorità è competente a giudicare;
f) * controversie di diritto pubblico e amministrativo assegnate per il giudizio al Tribunale d'appello da una norma speciale;
g) * controversie a cui partecipano le Chiese riconosciute dallo Stato o i loro comuni parrocchiali, se possono essere impugnate dinanzi al Tribunale federale, oppure che sono assegnate per il giudizio al Tribunale d'appello dalle Chiese di Stato.
2. In veste di Tribunale delle assicurazioni esso giudica nella procedura d'azione
a) controversie ai sensi dell'articolo 73 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP);
b) * controversie ai sensi dell'articolo 85 della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) e dell'articolo 7 del Codice di diritto processuale civile svizzero.