Ordinanza d'esecuzione del diritto federale sugli esplosivi (Ordinanza cantonale sugli esplosivi, OCEspl) - Competenze 1. Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità (KSprstV)
Indice delle disposizioni (6)
Testo normativo (6 Articoli)
1. Il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità rilascia le autorizzazioni per la vendita di esplosivi e pezzi pirotecnici per scopi professionali.
2. Le domande di rilascio di un'autorizzazione di vendita conformemente al capoverso 1 devono essere presentate alla Polizia cantonale.
1. Il Dipartimento delle finanze e dei comuni stipula un'assicurazione di responsabilità civile per i depositi di esplosivi e pezzi pirotecnici di proprietà del Cantone.
1. La Polizia cantonale esegue la legge federale sugli esplosivi e l'ordinanza federale sugli esplosivi, nella misura in cui tale compito non sia stato delegato a un'altra autorità.
1. L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni sorveglia le aziende e le imprese nel settore della protezione dei lavoratori.
2. Esso collabora con l'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro.
1. Le autorità che rilasciano l'autorizzazione per l'accensione di pezzi pirotecnici sono designate nella legge sulla protezione antincendio.
1. La Polizia cantonale autorizza l'utilizzo di polvere da sparo per la commemorazione di eventi storici o per simili usanze se
a) il richiedente è in possesso di un permesso che attesti la sua abilitazione all'uso a regola d'arte di polvere da sparo;
b) vi è una copertura dei danni sufficiente da parte di un'assicurazione infortuni e di un'assicurazione di responsabilità civile;
c) il comune di ubicazione ha autorizzato l'evento storico o la simile usanza o è d'accordo con il relativo svolgimento.
2. Le domande di autorizzazione per l'utilizzo di polvere da sparo per la commemorazione di eventi storici o per simili usanze devono essere presentate alla Polizia cantonale almeno 30 giorni prima del relativo svolgimento.
3. La polvere da sparo non utilizzata deve essere restituita al punto vendita.