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320.110 RVZEGZZPOOLACPC CH-GR

Ordinanza della legge d'applicazione del Codice di diritto processuale civile svizzero (OLACPC) - Gratuito patrocinio (RVZEGZZPO)

4 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Grigioni
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Testo normativo (4 Articoli)

Disposizioni complementari

1. L'audizione del Cantone serve in particolare per chiarire la situazione finanziaria. L'Amministrazione delle imposte competente per la presa di posizione può limitarsi a questo aspetto.

2. La necessità di un patrocinio da parte di un avvocato e le prospettive di successo della procedura vanno esaminate in primo luogo dal tribunale.

3. Le decisioni in cui viene concesso il gratuito patrocinio vanno comunicate all'Amministrazione delle imposte nel dispositivo.

Disposizioni finali

1. Con l'entrata in vigore della presente ordinanza sono abrogati i seguenti atti normativi

a) ordinanza per l'attuazione dell'articolo 28b del Codice civile svizzero del 19 giugno 2007 (CSC 210.150);

b) tariffa delle procedure giudiziarie civili del 9 dicembre 1985 (CSC 320.075).

2. Se atti normativi vigenti rinviano a disposizioni che vengono abrogate dalla presente ordinanza, trovano applicazione le corrispondenti disposizioni del Codice di diritto processuale civile svizzero e della legislazione cantonale d'applicazione.

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