Art. 12 Legge d'applicazione del Codice di diritto processuale civile svizzero (LACPC) - Gratuito patrocinio
Art. 12 LACPC · Gratuito patrocinio
1. Prima dell'inoltro dell'azione al tribunale il presidente del tribunale di prima istanza decide in merito a domande di gratuito patrocinio.
2. Di regola il Cantone deve essere sentito. L'Amministrazione delle imposte comunica i dati necessari all'Ufficio o al tribunale competente per la presa di posizione. Essa può rendere accessibili i dati tramite una procedura di richiamo.
3. Le spese del gratuito patrocinio sono assunte dalla cassa del tribunale, per quanto conformemente al Codice di procedura civile siano a carico del Cantone.
4. La competenza e la procedura per il pagamento arretrato si conformano alla legge sulla giustizia amministrativa.
5. Le disposizioni concernenti il gratuito patrocinio valgono per la mediazione ai sensi del Codice di procedura civile se
a) le parti non dispongono dei mezzi necessari;
b) il loro petito o la mediazione non appaiono prive di possibilità di successo e
c) la mediazione viene effettuata da parte di un mediatore riconosciuto.