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Art. 4 Ordinanza sulla determinazione dell'onorario degli avvocati (Ordinanza sull'onorario degli avvocati, OOA) - 3. Procedura

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Art. 4 Ordinanza sull'onorario degli avvocati, OOA · 3. Procedura

1. All'inizio della procedura, le parti devono inoltrare un accordo sull'onorario firmato ed esaustivo. Nel caso tale accordo venga tralasciato, per stabilire i ripetibili l'autorità giudicante può astenersi dal consultare la fattura dell'avvocato.

2. Modifiche all'accordo sull'onorario vengono di regola riconosciute solo dopo il loro inoltro all'autorità giudicante, e solo se non hanno l'intento di sfruttare una situazione processuale.

3. Non è consentito stipulare accordi d'onorario segreti oltre a quello inoltrato. Le infrazioni vanno notificate alla Commissione di vigilanza sugli avvocati.

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