Art. 3 Ordinanza sulla determinazione dell'onorario degli avvocati (Ordinanza sull'onorario degli avvocati, OOA) - 2. Tariffe correnti
Art. 3 Ordinanza sull'onorario degli avvocati, OOA · 2. Tariffe correnti
1. Viene considerata corrente una tariffa oraria fra i 210 e i 270 franchi. Il Governo adegua periodicamente al rincaro il quadro di riferimento.
2. Viene considerato corrente un supplemento una tantum sul valore della causa proporzionato all'onorario in base al dispendio di tempo e non superiore alle seguenti tariffe
Valore della causa | Supplemento
da fr. 10 000.- | 500.- a 2500.-
da fr. 50 000.- | 2500.- a 4000.-
da fr. 100 000.- | 4000.- a 15 000.-
da fr. 500 000.- | 15 000.- a 20 000.-
oltre fr. 1 000 000.- | al massimo il 2% del valore della causa
3. Il valore della causa si conforma per analogia alle norme procedurali sul valore litigioso.
4. È consuetudine non applicare alcun supplemento sul valore della causa o applicarne uno ridotto
1. in procedure per lo scioglimento di matrimoni e unioni domestiche registrate, fintantoché l'azione non si riferisce a prestazioni che i coniugi, risp. i partner fanno valere personalmente l'uno contro l'altro;
2. quando la procedura viene evasa per mezzo di transazione, ritiro o riconoscimento.