219.400
CH-GR
Canton Grigioni 219.400
3 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Grigioni
Testo normativo (3 Articoli)
Art. 1 Disposizioni esecutive cantonali del regolamento federale del 30 ottobre 1917 concernente il pegno sul bestiame
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1. La Banca cantonale grigione è competente a stipulare contratti di pegno sul bestiame.
2. Il Governo può autorizzarne altri istituti di prestito o consorzi.
Art. 2 Disposizioni esecutive cantonali del regolamento federale del 30 ottobre 1917 concernente il pegno sul bestiame
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1. Gli ispettorati del bestiame tengono l'ufficio di iscrizione.
2. Essi sottostanno alla vigilanza del Governo.
Art. 3 Disposizioni esecutive cantonali del regolamento federale del 30 ottobre 1917 concernente il pegno sul bestiame
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1. Le tasse spettano ai funzionari interessati.