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Campo d'applicazione

15 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Grigioni
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Indice delle disposizioni (15)

Testo normativo (15 Articoli)

Disposizioni generali

1. La presente ordinanza disciplina la competenza e la procedura nella vigilanza sulle fondazioni di diritto privato e pubblico con sede nel Cantone dei Grigioni.

Disposizioni generali

1. L'Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni è autorità di vigilanza e di modificazione (di seguito autorità di vigilanza).

Obblighi delle fondazioni

1. La fondazione adempie ai compiti assegnati dalla legislazione, dall'atto di fondazione e da altre disposizioni.

Obblighi delle fondazioni

1. L'organo supremo della fondazione sottopone spontaneamente all'autorità di vigilanza entro sei mesi dalla chiusura dell'anno d'esercizio

a) * il conto annuale validamente firmato composto da bilancio, conto economico e allegato;

b) * il verbale di approvazione;

c) * l'elenco dei titoli;

d) * la relazione dell'ufficio di revisione;

e) * il rapporto relativo all'attività commerciale.

Obblighi delle fondazioni

1. Su richiesta dell'autorità di vigilanza, la fondazione inoltra ulteriore documentazione.

Obblighi delle fondazioni

1. Regolamenti nuovi o riveduti devono essere sottoposti spontaneamente all'autorità di vigilanza.

Obblighi delle fondazioni

1. L'autorità di vigilanza deve essere informata in merito a processi in una fondazione che richiedono un intervento rapido e che hanno un influsso importante sul suo patrimonio o sulla sua ulteriore attività.

Compiti dell'autorità di vigilanza

1. L'autorità di vigilanza adempie ai compiti assegnati dalla legislazione. Per l'adempimento dei suoi compiti adotta le misure necessarie. Essa tiene un registro sulle fondazioni classiche con sede nel Cantone dei Grigioni.

2. L'autorità di vigilanza prende visione della documentazione inoltrata. Questa presa in visione non comporta un discarico degli organi responsabili della fondazione.

Compiti dell'autorità di vigilanza

1. L'autorità di vigilanza emana disposizioni in particolare su

a) l'assoggettamento della fondazione alla sua vigilanza;

b) la modifica o la nuova stesura dell'atto di fondazione o di altre basi giuridiche;

c) l'approvazione di trasferimenti di patrimonio e di fusioni;

d) lo scioglimento della fondazione.

Compiti dell'autorità di vigilanza

1. Per l'eliminazione di vizi, l'autorità di vigilanza prende misure adeguate, in particolare

a) impartendo direttive agli organi di fondazione o all'ufficio di revisione;

b) abrogando o modificando decisioni degli organi di fondazione;

c) revocando gli organi di fondazione e insediando un'amministrazione interinale;

d) commissionando perizie;

e) esaminando la gestione e la contabilità nella sede della fondazione;

f) disponendo esecuzioni sostitutive;

g) comminando multe.

Tasse

1. Sulla base del rendiconto annuale, l'autorità di vigilanza riscuote le seguenti tasse per la sua attività di vigilanza. Queste tasse si orientano al patrimonio lordo secondo il bilancio.

Patrimonio lordo: Tassa

fino a CHF 100 000: CHF 150

fino a CHF 300 000: CHF 250

fino a CHF 500 000: CHF 350

fino a CHF 700 000: CHF 500

fino a CHF 1 000 000: CHF 600

fino a CHF 2 000 000: CHF 800

fino a CHF 3 000 000: CHF 900

fino a CHF 4 000 000: CHF 1000

fino a CHF 5 000 000: CHF 1100

fino a CHF 6 000 000: CHF 1200

fino a CHF 8 000 000: CHF 1300

fino a CHF 10 000 000: CHF 1400

fino a CHF 12 000 000: CHF 1600

fino a CHF 14 000 000: CHF 1800

fino a CHF 16 000 000: CHF 2000

fino a CHF 18 000 000: CHF 2200

fino a CHF 20 000 000: CHF 2400

oltre: CHF 2600

2. Beni culturali e immobili che generano uno scarso reddito e che servono direttamente allo scopo della fondazione non vengono considerati per la determinazione della tassa di base.

Tasse

1. Le tasse per le altre attività dell'autorità di vigilanza ammontano, in base al tempo impiegato, a

a) assunzione della vigilanza: CHF 150 - 2500

b) trasferimenti di patrimonio/fusioni: CHF 150 - 2500

c) liquidazioni: CHF 150 - 2500

d) modifiche di atti: CHF 150 - 2500

e) soppressioni: CHF 150 - 2500

f) misure e decisioni speciali dell'autorità di vigilanza: CHF 150 - 2500

g) * solleciti per rendiconti annuali non inoltrati

1. * 1° sollecito: esente da tassa

2. * 2° sollecito: CHF 30

2. Per altri lavori dell'autorità di vigilanza vengono fatturate le tariffe del Dipartimento delle finanze e dei comuni per prestazioni di servizi dell'Amministrazione cantonale a terzi.

Tasse

1. In presenza di un caso di rigore, su richiesta motivata l'autorità di vigilanza può ridurre parzialmente, ma al massimo fino alla tassa minima, le tasse secondo gli articoli 11 e 12 precedenti.

Tasse

1. Le tasse della presente ordinanza possono essere aumentate fino al doppio della tassa semplice o della tassa massima

a) per affari ufficiali particolarmente difficili e complessi;

b) se l'atto d'ufficio avviene al di fuori dell'usuale orario di lavoro o della sede ufficiale;

c) se il documento viene steso in una lingua straniera o se vengono tradotti testi stesi in lingua straniera (escluse le lingue ufficiali).

Disposizione finale

1. La presente ordinanza entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2008.

2. A tale data sono abrogate

a) Ordinanza concernente la vigilanza sulle fondazioni del 24 giugno 2003 (CSC 219.100)[3];

b) Tariffa per la vigilanza sulle fondazioni e per la previdenza professionale del 10 ottobre 1993 (CSC 219.110)[4].

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