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Art. 19 Legge d'introduzione alla legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) - Statistica

Procedura
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Art. 19 Legge d'introduzione alla legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) · Statistica

1. Gli uffici del registro fondiario forniscono all'autorità di prima istanza per l'Ufficio federale di giustizia i dati necessari alla tenuta e pubblicazione di una statistica.

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