217.600
BEWGLFAIELAFE
CH-GR
Art. 1 Legge d'introduzione alla legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) - Costruzione di abitazioni a scopo sociale
Motivi cantonali di autorizzazione
Art. 1 Legge d'introduzione alla legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) · Costruzione di abitazioni a scopo sociale
1. L'acquisto viene autorizzato se il fondo serve alla costruzione di abitazioni a scopo sociale (giusta il diritto cantonale e senza aiuto federale) in luoghi dove vi è penuria di alloggi oppure se il fondo è stato appena sovraedificato con simili abitazioni.