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Art. 1 Legge d'introduzione alla legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) - Costruzione di abitazioni a scopo sociale

Motivi cantonali di autorizzazione
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Art. 1 Legge d'introduzione alla legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) · Costruzione di abitazioni a scopo sociale

1. L'acquisto viene autorizzato se il fondo serve alla costruzione di abitazioni a scopo sociale (giusta il diritto cantonale e senza aiuto federale) in luoghi dove vi è penuria di alloggi oppure se il fondo è stato appena sovraedificato con simili abitazioni.

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