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Costruzione di abitazioni a scopo sociale (BEWG)

21 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Grigioni
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Indice delle disposizioni (21)

Art. 1 Legge d'introduzione alla legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) Art. 2 Legge d'introduzione alla legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) Art. 3 Legge d'introduzione alla legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) Art. 4 Legge d'introduzione alla legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) Art. 5 Legge d'introduzione alla legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) Art. 6 Legge d'introduzione alla legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) Art. 7 Legge d'introduzione alla legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) Art. 8 Legge d'introduzione alla legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) Art. 9 Legge d'introduzione alla legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) Art. 10 Legge d'introduzione alla legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) Art. 11 Legge d'introduzione alla legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) Art. 12 Legge d'introduzione alla legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) Art. 13 Legge d'introduzione alla legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) Art. 14 Legge d'introduzione alla legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) Art. 15 Legge d'introduzione alla legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) Art. 16 Legge d'introduzione alla legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) Art. 17 Legge d'introduzione alla legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) Art. 18 Legge d'introduzione alla legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) Art. 19 Legge d'introduzione alla legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) Art. 20 Legge d'introduzione alla legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) Art. 21 Legge d'introduzione alla legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE)

Testo normativo (21 Articoli)

Motivi cantonali di autorizzazione

1. L'acquisto viene autorizzato se il fondo serve alla costruzione di abitazioni a scopo sociale (giusta il diritto cantonale e senza aiuto federale) in luoghi dove vi è penuria di alloggi oppure se il fondo è stato appena sovraedificato con simili abitazioni.

Motivi cantonali di autorizzazione

1. Le designazioni di persone e funzioni contenute nella presente legge si riferiscono ad ambedue i sessi, per quanto dal senso della legge non risulti altrimenti.

Motivi cantonali di autorizzazione

1. L'acquisto viene autorizzato se il fondo serve da abitazione secondaria di una persona fisica in un luogo con il quale essa mantiene rapporti strettissimi e degni di protezione, finché questi sussistono.

Motivi cantonali di autorizzazione

1. L'acquisto può essere autorizzato nei limiti del contingente cantonale, se il fondo serve da abitazione di vacanza o unità di abitazione in un aparthotel di una persona fisica in luoghi giusta l'articolo 9 capoverso 3 LAFE.

2. Il Governo designa i luoghi in cui l'acquisto di abitazioni di vacanza o di unità di abitazione in aparthotel da parte di persone all'estero è necessario per promuovere il turismo. La decisione del Governo è definitiva.

...

1. L'acquisto di abitazioni di vacanza o di unità di abitazione in un aparthotel ai sensi dell'articolo 4 della presente legge è consentito nei limiti di proprietà per piani o di un altro complesso di diverse abitazioni di vacanza di alienanti svizzeri.

2. ...

...

1. L'acquisto di una singola abitazione di vacanza o di un'unità di abitazione in un aparthotel di un alienante svizzero è permesso.

2. Se il comune, nel quale si trova il fondo, ha introdotto limitazioni giusta l'articolo 8 lettera b), un simile acquisto è consentito unicamente per motivi importanti.

...

1. L'acquisto di un'abitazione di vacanza o di un'unità di abitazione in un aparthotel di proprietà di un'altra persona residente all'estero è consentito.

2. Se il comune, nel quale si trova il fondo, ha introdotto limitazioni giusta l'articolo 8 lettera b), deve essere comprovata l'invendibilità al prezzo di costo ad una persona non soggetta all'obbligo di autorizzazione.

Limitazioni dei comuni

1. I comuni possono limitare l'acquisto di abitazioni di vacanza e di unità di abitazione in aparthotel, segnatamente

a) introducendo un blocco delle autorizzazioni;

b) * introducendo una quota per l'acquisto di un fondo di un complesso di abitazioni di vacanza o di unità di abitazione in aparthotel;

c) limitando l'acquisto a oggetti nuovi da costruire;

d) * escludendo l'acquisto di singole abitazioni di vacanza giusta l'articolo 6.

Limitazioni dei comuni

1. I comuni possono limitare ulteriormente l'acquisto di abitazioni di vacanza e di unità di abitazione in aparthotel in modo particolare ai sensi dell'articolo 13 capoverso 1 lettere d) ed e) LAFE oppure farsi cancellare dall'elenco dei luoghi di cui all'articolo 9 capoverso 3 LAFE.

Contingentamento

1. Il Governo tenendo conto delle decisioni dei comuni stabilisce annualmente in via definitiva il modo di assegnazione del contingente cantonale delle autorizzazioni.

Contingentamento

1. Non esiste alcun diritto di pretendere un'assegnazione dal contingente cantonale. Restano riservati i casi di rigore secondo il diritto federale.

Contingentamento

1. Le garanzie di autorizzazioni ad alienanti (autorizzazioni di massima) vengono limitate a quattro anni. Per motivi importanti l'autorità di prima istanza può prorogare questo termine.

Procedura

1. Le domande per il rilascio di un'autorizzazione devono essere presentate all'autorità di prima istanza, per iscritto e motivate.

Procedura

1. L'autorità di prima istanza deve effettuare tutti i necessari accertamenti relativi a una domanda presentata.

Procedura

1. Per decisioni, per altri atti d'ufficio, per perizie e simili vengono riscosse delle spese ai sensi della legge sulla giustizia amministrativa.

Procedura

1. Gli uffici del registro fondiario forniscono all'autorità di prima istanza per l'Ufficio federale di giustizia i dati necessari alla tenuta e pubblicazione di una statistica.

Disposizioni finali

1. La procedura d'introduzione di limitazioni ai sensi degli articoli 8 e 9 della presente legge si conforma al diritto comunale. Dette limitazioni devono essere comunicate all'autorità di prima istanza.

2. Le limitazioni dei comuni giusta l'ordinanza cantonale d'esecuzione del 21 novembre 1984 della LAFE restano in vigore.

Disposizioni finali

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1988. Essa sostituisce l'ordinanza d'esecuzione della legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero, emanata dal Gran Consiglio il 21 novembre 1984.

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