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Art. 10 Ordinanza concernente la misurazione ufficiale nei Grigioni (OMUC) - Protezione della materializzazione dei punti di misurazione

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Art. 10 OMUC · Protezione della materializzazione dei punti di misurazione

1. Segni che materializzano punti della misurazione ufficiale quali punti fissi di misurazione e segni di terminazione possono essere apposti o ripristinati solo dietro istruzione e vigilanza del geometra revisore. Segni che materializzano punti di misurazione ufficiale rimossi nel quadro di lavori di costruzione vanno notificati al competente geometra revisore.

2. Le azioni e i provvedimenti che pregiudicano la sicurezza dei segni che materializzano punti di misurazione sono vietati. Sono fatte salve le disposizioni del codice penale svizzero (art. 145, 256, 257, 268, 286).

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