Legislator Giurisprudenza & Legislazione
217.300 KGEOIGLCGI CH-GR

Art. 35 Legge cantonale sulla geoinformazione (LCGI) - Aggiornamento permanente

Misurazione ufficiale - Ripartizione dei costi
Apri la fonte ufficiale Atto completo (43 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 35 LCGI · Aggiornamento permanente

1. I costi per l'aggiornamento permanente sono a carico della persona fisica o giuridica che li causa.

2. Se non possono essere addebitati a chi li ha causati, i costi vengono sostenuti dal comune.

← Art. 34 LCGI Legge cantonale sulla geoinformazione (LCGI) - Scopo Art. 36 LCGI →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →