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Art. 22 Ordinanza concernente il registro fondiario nel Cantone dei Grigioni (OCRF) - Commissione d'esame

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Art. 22 OCRF · Commissione d'esame

1. L'organo di vigilanza nomina il presidente, due membri e tre supplenti.

2. L'organo di vigilanza può nominare in aggiunta un segretario della commissione d'esame.

3. I membri della commissione d'esame sono indennizzati secondo il dispendio di tempo conformemente all'ordinanza sulle tasse degli uffici del registro fondiario.

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