Art. 96 Legge d'introduzione al Codice civile svizzero (LICC) - VIII. Piante I. Distanza dal confine
Art. 96 LICC · VIII. Piante I. Distanza dal confine
1. Nel piantare alberi e arbusti, salvo verso superfici boschive, si dovranno osservare le seguenti distanze dal confine
1. 6 m per gli alberi di alto fusto che non appartengono agli alberi da frutta nonché noci;
2. 4 m per gli alberi da frutta d'alto fusto, esclusi i noci;
3. 2 m per gli alberi nani da frutta, prugni, susini e simili;
4. 0,50 m per le piante piccole da giardino e gli arbusti che vengono tagliati a un'altezza di 3 m; il vicino può pretendere che ogni anno in autunno essi vengano potati in questo modo; tale diritto non è soggetto a prescrizione.
5. 0,30 m per le vigne.
2. Se il fondo vicino è un vigneto, queste distanze aumentano della metà della loro dimensione, fatta eccezione della distanza per le vigne.
3. Il diritto di sollevare opposizione contro la violazione delle norme sulle distanze si prescrive dopo cinque anni a contare dalla piantagione. Le disposizioni del presente articolo valgono per analogia per le piante e gli arbusti selvatici.