Art. 63a Legge d'introduzione al Codice civile svizzero (LICC) - b) Misure di protezione dei minori
Art. 63a LICC · b) Misure di protezione dei minori
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3. Le spese di misure di protezione dei minori ambulatoriali e stazionarie sono a carico del comune del domicilio civile del minorenne interessato, nella misura in cui non siano tenuti al pagamento terzi, se è data una decisione o una raccomandazione dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti o del giudice oppure una raccomandazione di un'altra autorità specializzata in materia di protezione dei minori condivisa dall'autorità di protezione dei minori e degli adulti. Se un comune contesta la competenza per l'assunzione delle spese, l'autorità di protezione dei minori e degli adulti può anticipare tali spese.
4. I detentori dell'autorità parentale partecipano alle spese di misure di protezione dei minori in misura del contributo dei genitori definito dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale, almeno però in misura di dieci franchi al giorno. Se non sono in grado di farlo per ragioni economiche, del contributo dei genitori si fa carico l'ente pubblico competente per l'assistenza di diritto pubblico dei detentori dell'autorità parentale.
5. Il comune può chiedere al Cantone il rimborso del 95 per cento delle spese delle misure di protezione dei minori stazionarie, a carico del fondo intercomunale gestito dal Cantone.
6. L'80 per cento dei contributi versati dai genitori per le spese di misure di protezione dei minori stazionarie deve essere trasmesso dal comune al Cantone a favore del fondo intercomunale.
7. Le spese nette a carico del fondo intercomunale conformemente al capoverso 5 e al capoverso 6 vengono ripartite tra i comuni nell'anno seguente, in rapporto alla popolazione residente permanente.