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Art. 147b Legge d'introduzione al Codice civile svizzero (LICC) - 3. Procedura

Parte speciale - ... - ...
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Art. 147b LICC · 3. Procedura

1. Il comune incarica l'ufficio del registro fondiario di introdurre il registro fondiario.

2. L'ufficio del registro fondiario emana una grida per la notificazione per l'iscrizione, la modifica o la cancellazione di diritti e li aggiorna. Se l'introduzione del registro fondiario avviene in base all'acquisto della proprietà a seguito di un raggruppamento di terreni, si può rinunciare alla grida e al nuovo aggiornamento dei diritti.

3. Dopo la conclusione dei lavori di aggiornamento, l'ufficio del registro fondiario pubblica il completamento del registro fondiario.

4. I casi controversi vengono sottoposti a una commissione di conciliazione. In caso di fallimento della procedura di conciliazione, la commissione chiede all'organo di vigilanza l'attribuzione del ruolo di parte attrice per il procedimento civile.

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Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (1)

R 2021 102 · gr (Art. 147b Abs. 4 EGzZGB)
Assignment of Plaintiff Role in Dispute Over Unregistered Agricultural Right of Way
This article was cited along with Art. 17 Abs. 1-5 KGBV in the original administrative decision whose annulment is ordered.