Art. 147b Legge d'introduzione al Codice civile svizzero (LICC) - 3. Procedura
Art. 147b LICC · 3. Procedura
1. Il comune incarica l'ufficio del registro fondiario di introdurre il registro fondiario.
2. L'ufficio del registro fondiario emana una grida per la notificazione per l'iscrizione, la modifica o la cancellazione di diritti e li aggiorna. Se l'introduzione del registro fondiario avviene in base all'acquisto della proprietà a seguito di un raggruppamento di terreni, si può rinunciare alla grida e al nuovo aggiornamento dei diritti.
3. Dopo la conclusione dei lavori di aggiornamento, l'ufficio del registro fondiario pubblica il completamento del registro fondiario.
4. I casi controversi vengono sottoposti a una commissione di conciliazione. In caso di fallimento della procedura di conciliazione, la commissione chiede all'organo di vigilanza l'attribuzione del ruolo di parte attrice per il procedimento civile.