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Art. 96 Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni (LCom) - Organizzazione

Regioni
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Art. 96 LCom · Organizzazione

1. Gli organi della regione sono

a) l'insieme degli abitanti della regione aventi diritto di voto;

b) la conferenza dei sindaci;

c) il comitato regionale;

d) la commissione della gestione.

2. Laddove le circostanze lo giustificano, è possibile rinunciare alla nomina di un comitato regionale.

3. Nelle regioni senza comitato regionale, i compiti di quest'ultimo vengono assunti dalla conferenza dei sindaci o da questa delegati al segretariato, se si tratta di mere attività amministrative.

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