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Art. 77 Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni (LCom) - Autorità cantonali di vigilanza

Vigilanza
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Art. 77 LCom · Autorità cantonali di vigilanza

1. La vigilanza cantonale viene esercitata

a) dal Governo;

b) dai Dipartimenti.

2. La vigilanza tecnica è disciplinata da regolamentazioni di leggi speciali.

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