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175.050 GGLCOM CH-GR

Art. 54 Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni (LCom) - 3. Obbligo di collaborazione

Collaborazione intercomunale
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Art. 54 LCom · 3. Obbligo di collaborazione

1. Se lo richiedono importanti interessi pubblici, il Governo può obbligare i comuni a collaborare conformemente all'articolo 52 e a proseguire una tale collaborazione.

2. Se la collaborazione lo richiede, i comuni presentano, entro il termine fissato, un contratto di collaborazione. Se non riescono ad accordarsi, il contratto viene elaborato e deciso dal Governo.

3. Il diritto dei comuni di essere sentiti è garantito.

4. La decisione del Governo è definitiva.

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Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (2)

PVG 2022 2 · gr (Art. 54 Abs. 1 GG)
Municipality Autonomy in Primary Education vs. Government Cooperation Order
The court annulled the decision because the government wrongly imposed cooperation based on this article without meeting the requirement of a qualified public interest.
V 2020 3 · gr (Art. 54 GG)
Municipality Autonomy Upheld Against Mandatory School Collaboration Order
The court annulled the Government's decision, which was based on this article, because it found that the prerequisite of a qualified public interest was lacking to compel intercommunal cooperation.