Legislator Giurisprudenza & Legislazione
175.050 GGLCOM CH-GR

Art. 15 Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni (LCom) - 3. Competenze non trasferibili nei comuni con parlamento comunale

Organizzazione
Apri la fonte ufficiale Atto completo (113 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 15 LCom · 3. Competenze non trasferibili nei comuni con parlamento comunale

1. Nei comuni con parlamento comunale, le seguenti competenze non possono essere sottratte agli aventi diritto di voto

a) elezione del parlamento comunale e del municipio;

b) emanazione e modifica dello statuto comunale;

c) decisione relativa alla creazione di una corporazione di comuni oppure relativa all'adesione o all'uscita;

d) decisione relativa all'aggregazione con altri comuni;

e) altre competenze secondo la legislazione speciale cantonale.

2. I comuni stabiliscono se i rimanenti affari riservati agli aventi diritto di voto conformemente all'articolo 14 siano soggetti o a referendum facoltativo o a referendum obbligatorio.

← Art. 14 LCom Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni (LCom) - Campo di applicazione e settore contemplato Art. 16 LCom →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (1)

R 2014 29 · gr (Art. 15 Abs. 2 GG)
Consolidated Appeals Regarding Building Permit for Two-Family House and Height Violations
Cited in reasoning regarding the required signatures, although the court decided not to rule on the validity of the signature defect in the dispositive due to procedural economy.