Legislator Giurisprudenza & Legislazione
175.050 GGLCOM CH-GR

Art. 13 Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni (LCom) - Aventi diritto di voto 1. In generale

Organizzazione
Apri la fonte ufficiale Atto completo (113 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 13 LCom · Aventi diritto di voto 1. In generale

1. Gli aventi diritto di voto formano nel loro insieme l'organo supremo del comune.

2. Essi esercitano i loro diritti a norma dello statuto in occasione dell'assemblea comunale o alle urne.

3. Il diritto di voto in affari comunali è regolato dalla Costituzione del Cantone dei Grigioni e dalla legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni.

4. I comuni possono decidere se, a quali condizioni e in quale misura vogliono introdurre il diritto di voto e di elezione per gli Svizzeri all'estero e per gli stranieri in affari comunali.

← Art. 12 LCom Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni (LCom) - Campo di applicazione e settore contemplato Art. 14 LCom →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (2)

PVG 2012 5 · gr (Art. 13 Abs. 2 GG)
Municipal Language Resolution Challenge and Annulment
Mentioned in the reasoning section regarding the prerequisites for reconsideration (Wiedererwägung), which were not met, supporting the finding that the second vote was impermissible.
V 2012 3 · gr (Art. 13 Abs. 2 GG)
Referendum Validity Over Statutory Amendment Rejection in Language Dispute
The court found the second vote inadmissible due to the lack of prerequisites for reconsideration under this article.