Legislator Giurisprudenza & Legislazione
175.050 GGLCOM CH-GR

Art. 103 Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni (LCom) - 3. Presa delle decisioni

Regioni
Apri la fonte ufficiale Atto completo (113 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 103 LCom · 3. Presa delle decisioni

1. Il comitato regionale è in numero legale se è presente la maggioranza dei membri.

2. Le decisioni vengono prese per alzata di mano. Ogni membro è tenuto a esprimere il proprio voto, fatta salva la presenza di motivi di ricusazione.

3. In caso di parità di voti in caso di nomine decide la sorte, in caso di votazioni decide il presidente.

← Art. 102 LCom Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni (LCom) - Campo di applicazione e settore contemplato Art. 104 LCom →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →