175.050
GGLCOM
CH-GR
Art. 10 Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni (LCom) - Organi comunali 1. In generale
Organizzazione
Art. 10 LCom · Organi comunali 1. In generale
1. Gli organi obbligatori dei comuni sono costituiti dall'insieme degli aventi diritto di voto, dal municipio e dalla commissione della gestione. La legislazione speciale cantonale e i comuni possono prevedere organi comunali supplementari.
2. I comuni possono prevedere che l'assemblea comunale sia sostituita o affiancata da un parlamento comunale.
3. Nei comuni senza parlamento comunale spetta al municipio sottoporre gli affari agli aventi diritto di voto per la decisione, nei comuni con parlamento comunale questo compito spetta al parlamento.
Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (2)
V 2012 10 · gr (Art. 10 Abs. 1 lit. f GG)
Municipal Merger Voting Procedure Dispute
Cited in the reasoning regarding the alleged violation of law concerning delegation of competences.
U 2002 53 · gr (Art. 10 Abs. 1 lit. d GG)
Municipality's Unilateral Termination of Joint Gravel Concession Invalid Due to Procedural Flaws and Requirement for Joint Consent; Severable Operational Agreement Subject to Arbitration.
Cited by contrast regarding the Municipal Assembly's competence, supporting the conclusion that the Assembly exceeded its authority by resolving to terminate the concession.