Legislator Giurisprudenza & Legislazione
175.050 GGLCOM CH-GR

Art. 10 Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni (LCom) - Organi comunali 1. In generale

Organizzazione
Apri la fonte ufficiale Atto completo (113 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 10 LCom · Organi comunali 1. In generale

1. Gli organi obbligatori dei comuni sono costituiti dall'insieme degli aventi diritto di voto, dal municipio e dalla commissione della gestione. La legislazione speciale cantonale e i comuni possono prevedere organi comunali supplementari.

2. I comuni possono prevedere che l'assemblea comunale sia sostituita o affiancata da un parlamento comunale.

3. Nei comuni senza parlamento comunale spetta al municipio sottoporre gli affari agli aventi diritto di voto per la decisione, nei comuni con parlamento comunale questo compito spetta al parlamento.

← Art. 9 LCom Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni (LCom) - Campo di applicazione e settore contemplato Art. 11 LCom →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (2)

V 2012 10 · gr (Art. 10 Abs. 1 lit. f GG)
Municipal Merger Voting Procedure Dispute
Cited in the reasoning regarding the alleged violation of law concerning delegation of competences.
U 2002 53 · gr (Art. 10 Abs. 1 lit. d GG)
Municipality's Unilateral Termination of Joint Gravel Concession Invalid Due to Procedural Flaws and Requirement for Joint Consent; Severable Operational Agreement Subject to Arbitration.
Cited by contrast regarding the Municipal Assembly's competence, supporting the conclusion that the Assembly exceeded its authority by resolving to terminate the concession.