Art. 74 Legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG) - 3. Presidenza
Art. 74 LOG · 3. Presidenza
1. Il presidente svolge tutti i compiti di amministrazione della giustizia che non sono attribuiti a un altro organo.
2. Al presidente competono in particolare
a) la rappresentanza del tribunale regionale verso l'esterno;
b) la presidenza della commissione amministrativa;
c) la preparazione delle pratiche per la commissione amministrativa;
d) l'adozione di decisioni di diritto del personale, se non è competente la commissione amministrativa;
e) il diritto di contrarre impegni nel quadro del preventivo approvato;
f) l'attuazione di disposizioni di diritto di vigilanza del Tribunale d'appello;
g) l'attuazione delle decisioni della Corte plenaria, della commissione amministrativa nonché della presidenza.
3. In caso di impedimento del presidente, quest'ultimo viene rappresentato dal vicepresidente. A esso competono i compiti e le competenze del presidente.