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Art. 74 Legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG) - 3. Presidenza

Autorità giudiziarie - Tribunali regionali - Organizzazione generale
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Art. 74 LOG · 3. Presidenza

1. Il presidente svolge tutti i compiti di amministrazione della giustizia che non sono attribuiti a un altro organo.

2. Al presidente competono in particolare

a) la rappresentanza del tribunale regionale verso l'esterno;

b) la presidenza della commissione amministrativa;

c) la preparazione delle pratiche per la commissione amministrativa;

d) l'adozione di decisioni di diritto del personale, se non è competente la commissione amministrativa;

e) il diritto di contrarre impegni nel quadro del preventivo approvato;

f) l'attuazione di disposizioni di diritto di vigilanza del Tribunale d'appello;

g) l'attuazione delle decisioni della Corte plenaria, della commissione amministrativa nonché della presidenza.

3. In caso di impedimento del presidente, quest'ultimo viene rappresentato dal vicepresidente. A esso competono i compiti e le competenze del presidente.

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