Art. 44 Legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG) - Organico
Art. 44 LOG · Organico
1. Il Tribunale d'appello si compone di un presidente, di un vicepresidente e degli altri giudici a titolo principale necessari per evadere le pratiche garantendo elevata qualità e celerità. Il volume di impiego complessivo ammonta ad almeno undici equivalenti a tempo pieno.
2. Prima di ogni elezione per il rinnovo, il Gran Consiglio stabilisce il volume di impiego complessivo. Esso non è vincolato al grado di occupazione minimo del 50 per cento.
3. Se il Tribunale d'appello non è in grado di far fronte alla mole di lavoro ordinaria con il volume di impiego complessivo stabilito in occasione delle elezioni per il rinnovo, il Gran Consiglio aumenta la dotazione nella misura necessaria.
4. Se un giudice d'appello si ritira o non si ripresenta per una rielezione, il Gran Consiglio verifica se sia possibile rinunciare del tutto o in parte a una nuova occupazione della carica.