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Legge sui registri degli abitanti e su altri registri delle persone e degli oggetti (legge sui registri degli abitanti, LRAb) - Scopo (ERG)

43 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Grigioni
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Indice delle disposizioni (43)

Art. 1 legge sui registri degli abitanti, LRAb Art. 2 legge sui registri degli abitanti, LRAb Art. 3 legge sui registri degli abitanti, LRAb Art. 4 legge sui registri degli abitanti, LRAb Art. 5 legge sui registri degli abitanti, LRAb Art. 6 legge sui registri degli abitanti, LRAb Art. 7 legge sui registri degli abitanti, LRAb Art. 8 legge sui registri degli abitanti, LRAb Art. 9 legge sui registri degli abitanti, LRAb Art. 10 legge sui registri degli abitanti, LRAb Art. 11 legge sui registri degli abitanti, LRAb Art. 12 legge sui registri degli abitanti, LRAb Art. 13 legge sui registri degli abitanti, LRAb Art. 14 legge sui registri degli abitanti, LRAb Art. 15 legge sui registri degli abitanti, LRAb Art. 16 legge sui registri degli abitanti, LRAb Art. 17 legge sui registri degli abitanti, LRAb Art. 18 legge sui registri degli abitanti, LRAb Art. 19 legge sui registri degli abitanti, LRAb Art. 20 legge sui registri degli abitanti, LRAb Art. 21 legge sui registri degli abitanti, LRAb Art. 22 legge sui registri degli abitanti, LRAb Art. 23 legge sui registri degli abitanti, LRAb Art. 24 legge sui registri degli abitanti, LRAb Art. 25 legge sui registri degli abitanti, LRAb Art. 26 legge sui registri degli abitanti, LRAb Art. 27 legge sui registri degli abitanti, LRAb Art. 28 legge sui registri degli abitanti, LRAb Art. 29 legge sui registri degli abitanti, LRAb Art. 30 legge sui registri degli abitanti, LRAb Art. 30a legge sui registri degli abitanti, LRAb Art. 30b legge sui registri degli abitanti, LRAb Art. 30c legge sui registri degli abitanti, LRAb Art. 31 legge sui registri degli abitanti, LRAb Art. 32 legge sui registri degli abitanti, LRAb Art. 33 legge sui registri degli abitanti, LRAb Art. 34 legge sui registri degli abitanti, LRAb Art. 35 legge sui registri degli abitanti, LRAb Art. 36 legge sui registri degli abitanti, LRAb Art. 37 legge sui registri degli abitanti, LRAb Art. 38 legge sui registri degli abitanti, LRAb Art. 39 legge sui registri degli abitanti, LRAb Art. 41 legge sui registri degli abitanti, LRAb

Testo normativo (43 Articoli)

Disposizioni generali

1. La presente legge serve all'esecuzione della legge federale sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone. Essa disciplina in particolare la tenuta dei registri comunali degli abitanti, nonché la residenza e il soggiorno.

2. Essa disciplina inoltre la comunicazione al Cantone di dati dei registri comunali delle persone e degli oggetti, nonché la gestione di una piattaforma di dati cantonale.

Disposizioni generali

1. La competenza per l'esecuzione della presente legge spetta ai comuni.

2. Il Governo designa le autorità cantonali competenti.

Disposizioni generali

1. Il significato dei concetti espressi nella presente legge si conforma alle definizioni della legge sull'armonizzazione dei registri e delle relative disposizioni d'esecuzione. In particolare significano

a) comune di residenza: comune in cui una persona risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente per costituirvi il centro della propria vita in modo riconoscibile agli occhi di terzi;

b) comune di soggiorno: comune in cui una persona dimora per un determinato scopo almeno per 90 giorni consecutivi o per 90 giorni sull'arco di un anno, senza l'intenzione di stabilirvisi durevolmente;

c) collettività: case per anziani e case di cura; alloggi e case di educazione per fanciulli e adolescenti; internati, nonché case per scolari, apprendisti e studenti; istituti per disabili; ospedali, cliniche e stabilimenti sanitari analoghi; istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure; alloggi collettivi per richiedenti l'asilo; conventi e altri alloggi di organizzazioni religiose;

d) servizi industriali: gestori di diritto privato o pubblico di infrastrutture per l'approvvigionamento idrico ed energetico sul territorio di un comune.

Disposizioni generali

1. Se non prescritto altrimenti, le notifiche, il rilascio di informazioni e le trasmissioni di dati secondo la presente legge devono avvenire gratuitamente.

Tenuta dei registri

1. I comune tiene

a) un registro degli abitanti con le caratteristiche prescritte, relativo a tutte le persone con residenza o soggiorno nel comune;

b) un registro degli oggetti aggiornato con le caratteristiche del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA) necessarie per l'attribuzione affidabile dell'identificatore federale delle abitazioni (EWID) alle persone iscritte nel registro degli abitanti.

2. Il comune tiene i registri in forma elettronica.

Tenuta dei registri

1. Le caratteristiche minime da tenere nei registri degli abitanti si conformano al diritto di rango superiore.

Tenuta dei registri

1. Il Governo può stabilire caratteristiche supplementari da tenere nel registro degli abitanti, se esiste una relativa base legale.

Tenuta dei registri

1. Per adempiere ai compiti conferitigli dalla legge, il comune può stabilire altre caratteristiche da tenere nei registri degli abitanti.

2. Il Governo può limitare la scelta delle caratteristiche facoltative.

Tenuta dei registri

1. Quale base per la registrazione delle caratteristiche fungono in primo luogo le iscrizioni nel registro dello stato civile (Infostar), in secondo luogo quelle del Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC).

2. Per la corretta registrazione delle caratteristiche, il comune può richiedere che la persona in questione presenti i propri documenti ufficiali e non ufficiali e che fornisca informazioni.

3. Se le indicazioni di Infostar e SIMIC, nonché quelle fornite dalla persona in questione non sono sufficienti, il comune può richiedere informazioni sulle caratteristiche al datore di lavoro.

4. Nei comuni che hanno introdotto un numero ufficiale dell'abitazione, la persona in questione deve comunicare il numero amministrativo o il numero fisico dell'abitazione.

5. La persona tenuta ad annunciarsi e a fornire informazioni deve fornire indicazioni veritiere.

Tenuta dei registri

1. Per la tenuta del registro degli oggetti, il comune deve sempre correggere e mantenere aggiornati i relativi dati del REA.

2. Per la tenuta del registro degli oggetti, per la correzione e l'aggiornamento del REA, nonché per la determinazione e la tenuta a giorno dell'EWID, il comune può utilizzare i dati delle autorità e delle istituzioni seguenti

a) * Ufficio per le valutazioni immobiliari;

b) uffici del registro fondiario;

c) servizi industriali.

3. Su richiesta, i dati devono essere trasmessi al comune. L'accesso ai dati può avvenire tramite una procedura di richiamo.

Tenuta dei registri

1. In singoli casi, per garantire l'attualità del registro degli oggetti e del REA, nonché per attribuire con sicurezza l'EWID, il comune può richiedere ai proprietari e alle amministrazioni immobiliari indicazioni sulle abitazioni, sugli inquilini e sugli utenti.

Residenza e soggiorno

1. Il domicilio si trova nel comune di residenza (domicilio principale, residenza).

2. Oltre a un comune di residenza, una persona può avere uno o più comuni di soggiorno (domicilio secondario, soggiorno).

Residenza e soggiorno

1. Chi si trasferisce in un comune a scopo di residenza o soggiorno deve annunciarsi al comune entro 14 giorni.

2. Chi trasloca all'interno del comune, deve notificarlo al comune entro 14 giorni. Questo obbligo di notifica vale anche in caso di trasloco o cambiamento di abitazione all'interno dello stesso edificio.

3. Chi pone termine alla residenza o al soggiorno deve annunciare in anticipo la partenza al comune.

4. Chi trasferisce o pone termine a una residenza, deve comunicarlo entro 14 giorni a tutti i comuni di soggiorno.

5. Chi costituisce o pone termine a un soggiorno in un comune, deve comunicarlo al comune di residenza entro 14 giorni.

Residenza e soggiorno

1. I responsabili di collettività notificano entro 14 giorni al comune di ubicazione della collettività, nonché al comune di residenza delle relative persone le nuove persone che soggiornano in questa collettività per almeno 90 giorni consecutivi o per 90 giorni nel corso di un anno.

2. Vanno parimenti annunciati le partenze e i decessi.

Residenza e soggiorno

1. Le amministrazioni immobiliari, i locatori e altri alloggiatori devono annunciare al comune entro 14 giorni dall'arrivo i conduttori e le persone alloggiate che prendono la residenza o che soggiorneranno per 90 giorni consecutivi o per 90 giorni nel corso di un anno.

2. Vanno parimenti annunciati le partenze e i traslochi. Ciò vale anche per traslochi all'interno dello stesso immobile.

3. Il Governo può prevedere gli stessi obblighi di notifica anche per i datori di lavoro, per quanto riguarda i loro dipendenti.

Residenza e soggiorno

1. Chi in un comune avvia o liquida un'attività commerciale, deve notificarlo al comune entro 14 giorni.

Residenza e soggiorno

1. Chi si annuncia in un comune a scopo di residenza deve depositare l'atto di origine.

2. Chi si annuncia in un comune a scopo di soggiorno deve depositare l'autorizzazione di soggiorno.

3. Chi parte da un comune ha diritto alla restituzione dei documenti depositati, fatte salve disposizioni di procedura penale.

Numerazione delle abitazioni

1. Per determinare e aggiornare l'EWID, il comune può prevedere l'introduzione di un numero ufficiale dell'abitazione per determinati edifici o per tutti gli edifici sul loro territorio.

2. La numerazione delle abitazioni può essere amministrativa o fisica.

3. Il comune si assume le spese per la numerazione, se la presente legge o la relativa ordinanza non dispongono diversamente.

Numerazione delle abitazioni

1. Il numero amministrativo e fisico dell'abitazione va gestito quale caratteristica nel REA e nel registro degli oggetti del comune.

Numerazione delle abitazioni

1. Per la prima attribuzione, la gestione e l'aggiornamento del numero ufficiale dell'abitazione, il comune può utilizzare i dati delle autorità e delle istituzioni seguenti

a) * Ufficio per le valutazioni immobiliari;

b) uffici del registro fondiario;

c) servizi industriali.

2. L'accesso ai dati può avvenire tramite una procedura di richiamo.

3. I proprietari e le amministrazioni immobiliari sono tenuti a fornire, dietro richiesta del comune, elenchi delle abitazioni e degli inquilini.

4. Se le fonti di dati summenzionate e un sopralluogo non sono sufficienti, anche gli inquilini degli immobili sono tenuti a fornire informazioni in merito alle abitazioni e agli inquilini dell'immobile in questione.

Numerazione delle abitazioni

1. Per effettuare il sopralluogo, le persone incaricate della numerazione sono autorizzate ad accedere agli edifici fino alla porta di ingresso della singola abitazione, nonché ad apporre il numero fisico dell'abitazione all'abitazione stessa o alla bucalettere.

Numerazione delle abitazioni

1. I proprietari e i conduttori devono tollerare il numero fisico dell'abitazione.

2. Se il numero viene danneggiato, cade o diviene illeggibile, devono informare il comune.

Numerazione delle abitazioni

1. Il comune comunica in forma adeguata, e per quanto sensato in forma elettronica, i numeri ufficiali dell'abitazione alle seguenti persone e autorità

a) ai proprietari;

b) alle amministrazioni immobiliari;

c) * all'Ufficio per le valutazioni immobiliari;

d) agli uffici del registro fondiario;

e) ai servizi industriali.

2. Il comune pubblica sul Foglio ufficiale l'introduzione della numerazione delle abitazioni.

3. Una volta avvenute le comunicazioni e la pubblicazione, la numerazione delle abitazioni è considerata introdotta.

Numerazione delle abitazioni

1. Dal momento dell'introduzione della numerazione delle abitazioni, i locatori devono dotare i contratti di locazione nuovi e quelli modificati del numero dell'abitazione o comunicare quest'ultimo in forma adeguata ai conduttori.

Numerazione delle abitazioni

1. Dal momento dell'introduzione della numerazione delle abitazioni, in caso di nuove costruzioni o di trasformazioni il committente è tenuto a proprie spese

a) a numerare secondo il sistema prescritto dal comune le abitazioni sulla documentazione per la domanda di costruzione;

b) a notificare modifiche a questa numerazione successive alla domanda di costruzione;

c) in caso di divisione o unione di abitazioni, ad assegnare a tutte le abitazioni interessate nuovi numeri ufficiali dell'abitazione e a notificare tali numeri.

2. Se il comune prescrive una numerazione fisica, in caso di nuove costruzioni e trasformazioni, non appena le abitazioni sono agibili il committente deve apporre alle unità abitative dell'immobile, a proprie spese, in modo ben visibile e secondo il sistema prescritto, le targhette messe a disposizione gratuitamente dal comune.

Numerazione delle abitazioni

1. Il comune può prescrivere ai servizi industriali l'utilizzo sul suo territorio del numero ufficiale dell'abitazione.

Utilizzo dei dati

1. La trasmissione di dati alla Confederazione e lo scambio di dati con essa conformemente al diritto di rango superiore avvengono in forma elettronica tramite la piattaforma informatica e di comunicazione centrale della Confederazione (Sedex).

Utilizzo dei dati

1. In caso di partenza, trasloco e arrivo di persone con residenza o soggiorno, i comuni scambiano i relativi dati fra i propri registri degli abitanti direttamente tramite Sedex.

Utilizzo dei dati

1. Il comune trasmette al Cantone i dati dei suoi registri delle persone e degli oggetti. Il Governo disciplina la forma e la periodicità, nonché l'indennità per le trasmissioni di dati che superano quelle alla Confederazione.

2. ...

3. ...

Utilizzo dei dati

1. Il comune può comunicare dati ai servizi industriali per quanto ciò serva all'esercizio dell'infrastruttura sul suo territorio comunale. Ciò può avvenire tramite una procedura di richiamo e dietro indennizzo.

Utilizzo dei dati

1. Il Cantone può gestire una piattaforma di dati che consiste segnatamente in un registro centrale delle persone e in un registro centrale degli oggetti.

2. Il registro centrale delle persone contiene i dati dei registri comunali degli abitanti, nonché di altri registri comunali, cantonali e federali delle persone.

3. Il registro centrale degli oggetti contiene i dati dei registri degli oggetti comunali, cantonali e federali.

4. I dati del registro centrale delle persone e degli oggetti possono essere collegati fra loro.

Utilizzo dei dati

1. I dati del registro centrale delle persone e degli oggetti servono al Cantone e ai comuni per l'adempimento dei compiti loro attribuiti dalla legge e per analisi statistiche.

2. I servizi del Cantone possono accedere ai dati di cui necessitano per adempiere i compiti loro attribuiti dalla legge.

3. Il Governo designa gli istituti di diritto pubblico del Cantone che sono autorizzati ad accedere ai dati di cui necessitano per adempiere i compiti loro attribuiti dalla legge.

4. Il Governo concede ad autorità comunali il diritto d'accesso ai dati che concernono il loro territorio e di cui necessitano per adempiere i compiti loro attribuiti dalla legge.

5. L'accesso conformemente ai capoversi 2, 3 e 4 può avvenire tramite una procedura di richiamo.

6. Il Governo disciplina l'estensione dell'accesso dei servizi e delle autorità aventi diritto, nonché l'indennità. In caso di utilizzo abusivo dei dati, esso revoca il diritto d'accesso.

Utilizzo dei dati

1. I dati vanno anonimizzati appena lo scopo dell'elaborazione lo consente.

2. Gli accessi ai dati personali vanno documentati e controllati.

3. Il Governo disciplina i dettagli relativi a standard tecnici, prescrizioni organizzative minime e obblighi di partecipazione dei servizi e delle autorità aventi diritto d'accesso.

Utilizzo dei dati

1. Qualora il rilevamento dei dati dai registri degli abitanti non sia sufficiente, il Governo può prevedere, per valutazioni statistiche, un aumento dei rilevamenti di dati dell'Ufficio federale di statistica (UST). Può inoltre disporre propri rilevamenti di dati.

2. Se il Governo dispone tali rilevamenti di dati, le persone interrogate sono tenute a fornire informazioni.

Utilizzo dei dati

1. Su richiesta, il comune fornisce informazioni sul nome, sull'anno di nascita e sull'indirizzo di singole persone tenute nel registro degli abitanti. Qualora questi dati vengano utilizzati esclusivamente per scopi ideali e non vengano trasmessi a terzi, possono essere resi noti tramite elenchi.

2. Il comune può comunicare altri dati riguardanti singole persone tenute nel registro degli abitanti, se è dimostrato un interesse legittimo.

3. È fatto salvo il diritto all'opposizione alla comunicazione di dati personali conformemente alla legge cantonale sulla protezione dei dati.

4. È vietata la trasmissione sistematica di dati a scopi di pubblicità commerciale.

5. Ogni residente o soggiornante può richiedere al comune informazioni in merito a tutti i dati che lo riguardano.

6. Il comune disciplina i dettagli dell'elaborazione dei dati, segnatamente per quanto concerne l'utilizzo dei dati, il diritto d'accesso, la procedura di correzione, la durata della conservazione e la cancellazione dei dati, la trasmissione dei dati e la procedura di informazione.

7. Il comune può riscuotere una tassa per informazioni dal registro degli abitanti.

Soggiorno statistico

1. Il Governo stabilisce quali collettività costituiscono un soggiorno statistico per i loro ospiti.

2. Per quanto riguarda il soggiorno statistico valgono le disposizioni contenute nella presente sezione.

Soggiorno statistico

1. Il Governo disciplina gli obblighi di annunciare l'arrivo e la partenza per le persone con soggiorno statistico.

Soggiorno statistico

1. Il Governo disciplina la registrazione del soggiorno statistico da parte del comune, in considerazione dei requisiti minimi dell'UST.

Soggiorno statistico

1. Il Governo disciplina gli obblighi di annuncio dei responsabili delle collettività che costituiscono un soggiorno statistico per i loro ospiti.

Soggiorno statistico

1. Il Governo disciplina la trasmissione dei dati concernenti le persone con soggiorno statistico, in considerazione dei requisiti minimi dell'UST.

Disposizioni finali

1. Chi infrange prescrizioni della presente legge viene punito dal comune con la multa fino a 2000 franchi.

2. In casi di lieve entità è possibile pronunciare un ammonimento o prescindere da un'azione penale.

Disposizioni finali

1. Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge sul domicilio degli Svizzeri del 20 maggio 1984.

Disposizioni finali

1. La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.

2. Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.

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