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Legge sul principio di trasparenza (legge sulla trasparenza) - Oggetto, scopo e obiettivi

16 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Grigioni
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Indice delle disposizioni (16)

Testo normativo (16 Articoli)

Disposizioni generali

1. La presente legge disciplina l'accesso a documenti ufficiali.

2. Essa mira a promuovere la trasparenza sulle attività degli organi pubblici con l'obiettivo di facilitare la libera formazione dell'opinione, l'esercizio dei diritti democratici e il controllo dell'attività dello Stato, nonché per rafforzare la comprensione e la fiducia della popolazione nei confronti degli organi pubblici.

Disposizioni generali

1. La legge si applica a tutti gli organi pubblici.

2. Sono considerati organi pubblici

a) le autorità, le amministrazioni e le commissioni del Cantone;

b) le autorità, le amministrazioni e le commissioni degli enti, degli istituti e delle fondazioni cantonali di diritto pubblico;

c) le persone fisiche o giuridiche o altre organizzazioni di diritto privato per quanto adempiano compiti pubblici cantonali loro delegati.

Disposizioni generali

1. La legge non si applica

a) per quanto organi pubblici prendano parte alla concorrenza economica e in questo ambito non agiscano con competenza sovrana;

b) ad autorità giudiziarie nell'ambito dell'attività giudiziaria;

c) a fornitori di prestazioni in campo sanitario e sociale, in particolare all'Ospedale cantonale dei Grigioni, ai Servizi psichiatrici dei Grigioni e all'Istituto delle assicurazioni sociali dei Grigioni.

Disposizioni generali

1. La legge non si applica all'accesso a documenti ufficiali concernenti

a) procedimenti civili;

b) procedimenti penali;

c) procedure di giurisdizione amministrativa e in materia di diritto pubblico;

d) procedure di assistenza giudiziaria e amministrativa internazionale;

e) procedimenti arbitrali.

2. L'accesso ai documenti ufficiali che contengono dati personali del richiedente si conforma alla legge cantonale sulla protezione dei dati.

Disposizioni generali

1. Sono fatte salve le disposizioni previste in altre leggi, che

a) dichiarano segrete determinate informazioni; o

b) prevedono condizioni divergenti da quelle previste dalla presente legge per l'accesso a determinate informazioni.

Disposizioni generali

1. Per documento ufficiale si intende ogni informazione

a) registrata su un supporto qualsiasi;

b) in possesso di un organo pubblico da cui proviene o a cui è stata comunicata; e

c) concernente l'adempimento di un compito pubblico.

2. Sono considerati ufficiali anche i documenti che possono essere allestiti mediante un trattamento informatico semplice sulla base di informazioni registrate che soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 lettere b e c.

3. Non sono considerati ufficiali i documenti

a) utilizzati da un'autorità per scopi commerciali;

b) la cui elaborazione non è terminata; o

c) destinati all'uso personale.

Diritto di accesso ai documenti ufficiali

1. Ogni persona ha il diritto di accedere a documenti ufficiali.

2. L'accesso è concesso tramite

a) informazioni in merito al contenuto;

b) presa in visione sul posto;

c) consegna o recapito di copie.

3. Se un documento ufficiale è pubblicato su un organo di pubblicazione o sul sito internet dell'organo pubblico, il diritto di accesso è considerato adempito.

Diritto di accesso ai documenti ufficiali

1. Il diritto di accesso a documenti ufficiali è limitato, differito o negato qualora vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti.

2. Sussistono interessi pubblici preponderanti in particolare qualora la concessione dell'accesso

a) possa ledere la libera formazione dell'opinione e della volontà dell'organo pubblico;

b) possa minacciare la posizione di un organo pubblico in trattative in corso o prevedibili;

c) possa vanificare un provvedimento di un'autorità;

d) possa minacciare l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica;

e) possa compromettere i rapporti con altri enti pubblici.

3. Sussistono interessi privati preponderanti in particolare qualora la concessione dell'accesso

a) possa ledere la sfera privata di terzi;

b) possa comportare la rivelazione di segreti professionali, d'affari o di fabbricazione;

c) possa ledere il diritto d'autore.

Diritto di accesso ai documenti ufficiali

1. I documenti ufficiali possono essere resi accessibili soltanto allorché la decisione politica o amministrativa per la quale costituiscono la base è stata presa.

2. Non esiste alcun diritto di accedere a verbali e documentazione di sedute di commissioni parlamentari di controllo, di vigilanza e d'inchiesta.

Procedura di accesso ai documenti ufficiali

1. La domanda di accesso ai documenti ufficiali deve essere indirizzata all'organo pubblico che ha stilato il documento o lo ha ricevuto, quale destinatario principale, da terzi non soggetti alla presente legge.

2. La domanda va presentata per iscritto. Non è necessaria una motivazione, ma la domanda deve essere formulata in modo sufficientemente preciso.

Procedura di accesso ai documenti ufficiali

1. Se l'organo pubblico prende in considerazione la possibilità di concedere l'accesso a documenti ufficiali che contengono dati personali di terzi, questi dati vanno, per quanto possibile, previamente anonimizzati o eliminati.

2. Se i dati personali non possono essere anonimizzati o eliminati, vanno sentite le persone interessate. La domanda di accesso va respinta se viene negato il consenso o se la richiesta del consenso sarebbe legata a un onere sproporzionato.

3. L'accesso può eccezionalmente essere concesso nonostante l'assenza del consenso, se ciò rientra nell'interesse pubblico preponderante.

Procedura di accesso ai documenti ufficiali

1. L'organo pubblico decide in tempi possibilmente rapidi, di regola però entro 30 giorni dalla ricezione della domanda.

2. Se l'organo pubblico respinge del tutto o in parte la domanda o se concede l'accesso nonostante la persona interessata abbia negato il proprio consenso, esso emana una decisione. La procedura si conforma alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA) del 31 agosto 2006.

Procedura di accesso ai documenti ufficiali

1. La protezione giuridica si conforma alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA) del 31 agosto 2006.

2. Le decisioni di un organo pubblico per le quali le disposizioni della citata legge non prevedono alcun rimedio giuridico sono direttamente impugnabili dinanzi al Tribunale d'appello.

3. Le autorità di ricorso hanno anche accesso ai documenti ufficiali sottoposti al segreto d'ufficio.

Procedura di accesso ai documenti ufficiali

1. Dopo l'archiviazione, l'accesso a documenti ufficiali si conforma alla legge sulla gestione degli atti e sull'archiviazione.

Procedura di accesso ai documenti ufficiali

1. Se l'evasione della domanda è associata a un onere considerevole, per l'accesso a documenti ufficiali viene riscosso un emolumento. Per il resto, l'accesso a documenti ufficiali è gratuito.

2. La procedura di protezione giuridica dinanzi al tribunale è soggetta a spese.

3. La riscossione degli emolumenti si conforma alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA) del 31 agosto 2006.

Disposizione finale

1. La presente legge si applica a documenti ufficiali stilati o ricevuti da un organo pubblico dopo la sua entrata in vigore.

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