Art. 3 Legge sulla Cassa pensioni dei Grigioni (LCPG) - Commissione amministrativa
Art. 3 LCPG · Commissione amministrativa
1. L'organo supremo della Cassa pensioni è la Commissione amministrativa. Essa si compone di dieci membri. I cinque rappresentanti dei datori di lavoro vengono designati dal Governo; ai comuni spetta almeno un seggio. I cinque rappresentanti dei lavoratori vengono nominati dai lavoratori.
2. La Commissione amministrativa assume la direzione generale della Cassa pensioni, provvede all'adempimento dei suoi compiti legali, stabilisce gli obiettivi e principi strategici della Cassa pensioni, nonché i mezzi necessari alla loro realizzazione. Essa definisce l'organizzazione della Cassa pensioni, provvede alla sua stabilità finanziaria e ne sorveglia la gestione.
3. La Commissione amministrativa si costituisce da sé, tenendo conto delle direttive di diritto federale sulla parità.