Campo di applicazione, natura giuridica
Indice delle disposizioni (21)
Testo normativo (21 Articoli)
1. La presente ordinanza disciplina i rapporti di servizio di diritto pubblico dei collaboratori a titolo accessorio secondo l'articolo 3 capoverso 4 LCPers.
1. L'appendice alla presente ordinanza, con il sommario delle categorie dei collaboratori a titolo accessorio, costituisce parte integrante dell'ordinanza.
1. L'autorità di nomina e di rielezione è di norma stabilita nella legge o nell'appendice. Qualora questa legge non sia definita, l'autorità di nomina è il Dipartimento.
1. Le commissioni permanenti vengono nominate per un periodo di carica di quattro anni. In casi particolari anche altre categorie di collaboratori a titolo accessorio possono essere nominate per un periodo di una carica.
2. Rielezioni durante il periodo di carica sono valide per il resto dello stesso.
3. Altri collaboratori a titolo accessorio che svolgono per periodo prolungato un compito amministrativo ampliato vengono nominati a tempo indeterminato. Se il compito è di natura transitoria, la nomina è a tempo determinato.
1. Il periodo di carica cessa il 30 giugno. Non esiste un diritto alla riconferma.
2. Se la persona non viene riconfermata, di regola deve esserne informata con almeno due mesi di anticipo.
1. I rapporti di servizio a tempo determinato cessano alla scadenza del termine.
1. Entrambe le parti possono recedere dal rapporto di servizio con un preavviso di due mesi per la fine di un mese.
1. La durata di carica dei collaboratori a titolo accessorio nominati per un periodo di carica è limitata a un totale di dodici anni.
2. In casi motivati, l'autorità di nomina può prolungare la durata di carica fino a 16 anni al massimo oppure sopprimere completamente la limitazione della durata di carica.
3. La soppressione della limitazione della durata di carica entra in considerazione in particolare per
a) collaboratori del Cantone che svolgono la funzione a titolo accessorio per via della loro attività alle dipendenze del Cantone;
b) rappresentanti di interessi;
c) esperti.
1. Per motivi importanti il rapporto di servizio dei collaboratori a titolo accessorio può essere rescisso da ambedue le parti in ogni momento senza osservare i termini.
2. Un motivo è considerato importante se non può ragionevolmente essere pretesa la continuazione del rapporto di servizio.
1. Di regola la sospensione dal compito va comunicata alla persona interessata con almeno due mesi d'anticipo.
1. Per la rescissione di rapporti di servizio è competente l'autorità di nomina.
2. Le decisioni concernenti la rescissione di rapporti di servizio possono essere impugnate con ricorso amministrativo. Se in prima istanza decide il Governo, la decisione è definitiva.
1. Per l'obbligo di segretezza, l'edizione di atti, la testimonianza dinanzi a tribunali, l'informazione dei massmedia, l'assistenza giudiziaria, la ricusa e la protezione dei dati fanno stato per analogia le disposizioni della legge sul personale e dell'ordinanza sul personale, nonché della legge cantonale sulla protezione dei dati.
1. Le aliquote delle indennità di lavoro giornaliere si conformano alla legge sul personale.
2. L'autorità di nomina è competente, dopo aver sentito l'Ufficio del personale (UP), per attribuire le nuove funzioni alle classi
1. Se il tempo richiesto, compreso il tempo di trasferta, ammonta a meno di quattro ore, viene versata soltanto la metà dell'indennità lavorativa giornaliera.
2. Se nello stesso giorno hanno luogo più sedute o sopralluoghi, viene versata soltanto un'indennità lavorativa giornaliera intera, risp. una metà.
3. Lo studio di atti e l'elaborazione di proposte, decisioni e rapporti vengono remunerati in base al tempo richiesto. Quale base tariffaria oraria vale l'ottava parte dell'indennità lavorativa giornaliera.
1. L'autorità di nomina può decidere un'indennità forfetaria annua in luogo o a complemento dell'indennità giornaliera, oppure può cedere tasse o parti di tasse quale indennità.
2. Eventuali indennità annue si conformano all'onere.
1. Le spese per alloggio, vitto e viaggio si conformano alle disposizioni dell'ordinanza sul personale [8].
1. I collaboratori a titolo accessorio che si trovano in un rapporto di lavoro con l'Amministrazione cantonale non hanno diritto a indennità quali forfetarie, indennità giornaliere o gettoni di presenza.
2. Il tempo impiegato per l'esercizio dell'attività a titolo accessorio viene considerato tempo di lavoro.
1. Le indennità forfetarie annue vengono versate dall'UP nel quarto trimestre.
2. Per il versamento delle ulteriori indennità lavorative sono competenti i Dipartimenti e gli Uffici preposti.
1. Decisioni di nomina e rescissione di rapporti di servizio vengono preparate dall'UP.
1. Gli anni di carica completi compiuti in passato vengono considerati nella limitazione della durata di carica conformemente all'articolo 8.
1. La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2008 e sostituisce l'ordinanza per i dipendenti in servizio parziale del Cantone dei Grigioni del 23 dicembre 1991.