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Art. 10 Ordinanza sul personale (OCPers) - Date per il versamento degli stipendi

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Art. 10 OCPers · Date per il versamento degli stipendi

1. L'ordine di pagamento degli stipendi mensili deve essere trasmesso entro il 25 di ogni mese, in dicembre entro il 20.

2. L'ordine di pagamento dello stipendio secondo dispendio viene di regola trasmesso

a) il 25 del mese, se i nuovi documenti giustificativi per le nuove assunzioni o i ruolini di pagamento pervengono alla Sezione gestione degli stipendi entro il 14 del mese;

b) il 10 del mese, se i documenti giustificativi per le nuove assunzioni o i ruolini di pagamento pervengono alla Sezione gestione degli stipendi entro il 31 del mese precedente.

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