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Art. 9 Legge sul rapporto di lavoro dei collaboratori del Cantone dei Grigioni (Legge sul personale, LCPers) - Disdetta ordinaria da parte del Cantone

Costituzione e cessazione dei rapporti di lavoro
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Art. 9 Legge sul personale, LCPers · Disdetta ordinaria da parte del Cantone

1. La disdetta da parte del Cantone presuppone un motivo materialmente giustificato.

2. Motivi concreti sufficienti sono in particolare

a) prestazioni insufficienti o comportamento insoddisfacente;

b) violazione di obblighi legali o contrattuali;

c) incapacità o il venir meno rispettivamente l'inadempimento di condizioni di assunzione legali o contrattuali;

d) soppressione di un posto per motivi di ordine aziendale o economico.

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