170.400
PGLCPers
CH-GR
Art. 9 Legge sul rapporto di lavoro dei collaboratori del Cantone dei Grigioni (Legge sul personale, LCPers) - Disdetta ordinaria da parte del Cantone
Costituzione e cessazione dei rapporti di lavoro
Art. 9 Legge sul personale, LCPers · Disdetta ordinaria da parte del Cantone
1. La disdetta da parte del Cantone presuppone un motivo materialmente giustificato.
2. Motivi concreti sufficienti sono in particolare
a) prestazioni insufficienti o comportamento insoddisfacente;
b) violazione di obblighi legali o contrattuali;
c) incapacità o il venir meno rispettivamente l'inadempimento di condizioni di assunzione legali o contrattuali;
d) soppressione di un posto per motivi di ordine aziendale o economico.