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Art. 12 Legge sul rapporto di lavoro dei collaboratori del Cantone dei Grigioni (Legge sul personale, LCPers) - Conseguenze in caso di disdetta abusiva o ingiustificata

Costituzione e cessazione dei rapporti di lavoro
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Art. 12 Legge sul personale, LCPers · Conseguenze in caso di disdetta abusiva o ingiustificata

1. In caso di disdetta abusiva o ingiustificata ai sensi del Codice delle obbligazioni o dell'articolo 9 capoverso 2 l'indennità massima è di dodici stipendi mensili.

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