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Art. 10 Legge sul rapporto di lavoro dei collaboratori del Cantone dei Grigioni (Legge sul personale, LCPers) - Disdetta immediata

Costituzione e cessazione dei rapporti di lavoro
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Art. 10 Legge sul personale, LCPers · Disdetta immediata

1. Per motivi gravi entrambe le parti contraenti possono disdire in qualsiasi momento il rapporto di lavoro senza osservare i termini.

2. È considerato grave ogni motivo che non permette di esigere la continuazione del rapporto di lavoro da chi dà la disdetta.

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