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Art. 1 Legge sul rapporto di lavoro dei collaboratori del Cantone dei Grigioni (Legge sul personale, LCPers) - Politica del personale

Disposizioni generali
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Art. 1 Legge sul personale, LCPers · Politica del personale

1. Il Cantone e gli istituti soggetti alla legge configurano la loro politica del personale in modo tale che i loro compiti possano essere adempiuti in qualsiasi momento in modo economico, tempestivo e con la qualità necessaria nonché nel rispetto delle loro responsabilità per quanto riguarda la famiglia e la società nonché delle pari opportunità.

2. A questo scopo i collaboratori vengono impiegati in modo adeguato ed economicamente e socialmente sostenibile, nonché vengono adottate le relative misure necessarie e opportune.

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