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170.050 SHGLRS CH-GR

Art. 1 Legge sulla responsabilità dello Stato (LRS) - Campo d'applicazione

Disposizioni generali
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Art. 1 LRS · Campo d'applicazione

1. Sono soggetti alla presente legge

a) il Cantone, le regioni e i comuni, nonché gli altri enti di diritto pubblico e i loro istituti autonomi (enti pubblici);

b) gli organi di questi enti pubblici;

c) le persone al servizio di questi enti pubblici nell'esercizio delle attività di servizio.

2. Sono fatte salve le disposizioni in materia di responsabilità civile del Codice delle obbligazioni per attività professionali, nonché le disposizioni speciali in materia di responsabilità civile di altre leggi.

3. In caso di istanze d'indennizzo di procedura penale nei confronti del Cantone, le disposizioni sulla responsabilità dello Stato si applicano unicamente se l'istanza non è stata giudicata nella procedura penale.

4. Per quanto la presente legge non contenga alcuna norma, si applicano le disposizioni della sezione del Codice delle obbligazioni sulle obbligazioni derivanti da atti illeciti (art. 41 e segg.).

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