Legislator Giurisprudenza & Legislazione
150.100 GPRRGPDLDPC CH-GR

Art. 9 Legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni (LDPC) - Ufficio elettorale 1. Organizzazione

Elezioni e votazioni - Organizzazione delle elezioni e delle votazioni
Apri la fonte ufficiale Atto completo (131 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 9 LDPC · Ufficio elettorale 1. Organizzazione

1. La sovrastanza comunale costituisce un ufficio elettorale di almeno due membri aventi diritto di voto e ne designa il presidente e l'attuario. La sovrastanza comunale può costituirsi essa stessa in ufficio elettorale.

2. L'ufficio elettorale deve essere dotato di un numero sufficiente di persone aventi diritto di voto quali scrutatori.

← Art. 8 LDPC Legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni (LDPC) - Campo di applicazione Art. 10 LDPC →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →