150.100
GPRRGPDLDPC
CH-GR
Art. 32 Legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni (LDPC) - 2. Valori da rilevare
Elezioni e votazioni - Determinazione del risultato dell'elezione e della votazione
Art. 32 LDPC · 2. Valori da rilevare
1. Devono essere rilevati
a) il numero degli aventi diritto di voto;
b) il numero dei votanti (delle schede elettorali o di voto pervenute);
c) il numero delle schede elettorali o di voto in bianco, nulle e valide;
d) in caso di votazioni su oggetti: il numero dei sì e dei no, nonché il risultato di una eventuale domanda sussidiaria;
e) in caso di elezioni: il numero dei suffragi ottenuti da ciascun candidato.