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Art. 32 Legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni (LDPC) - 2. Valori da rilevare

Elezioni e votazioni - Determinazione del risultato dell'elezione e della votazione
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Art. 32 LDPC · 2. Valori da rilevare

1. Devono essere rilevati

a) il numero degli aventi diritto di voto;

b) il numero dei votanti (delle schede elettorali o di voto pervenute);

c) il numero delle schede elettorali o di voto in bianco, nulle e valide;

d) in caso di votazioni su oggetti: il numero dei sì e dei no, nonché il risultato di una eventuale domanda sussidiaria;

e) in caso di elezioni: il numero dei suffragi ottenuti da ciascun candidato.

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