Art. 1 Legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni (LDPC) - Campo di applicazione
Art. 1 LDPC · Campo di applicazione
1. La legge disciplina
a) * le elezioni e votazioni in affari cantonali e regionali;
b) l'esercizio del diritto di referendum e di iniziativa in affari cantonali;
c) * l'esercizio del diritto di iniziativa in affari regionali e comunali;
d) * il voto elettronico in caso di chiamate alle urne in affari federali, cantonali, regionali e comunali;
e) * la procedura di annuncio per elezioni svolte alle urne secondo il sistema maggioritario a livello cantonale, regionale e comunale.
1bis. Sono fatte salve le prescrizioni particolari concernenti l'elezione del Gran Consiglio secondo il sistema proporzionale contenute nella legge sull'elezione del Gran Consiglio.
2. La legge è applicabile alle votazioni federali e alle elezioni del Consiglio nazionale, nonché all'esercizio del diritto di referendum e di iniziativa in affari federali, nella misura in cui il diritto federale lasci ai Cantoni la facoltà di regolare la procedura.
3. Per il resto, la legge si applica per analogia a votazioni ed elezioni in affari comunali, per quanto il diritto comunale non preveda disposizioni al riguardo.