Art. 8 Ordinanza sulla cittadinanza del Cantone dei Grigioni (OCCit) - 2. Fedina penale a) Iscrizioni in VOSTRA
Art. 8 OCCit · 2. Fedina penale a) Iscrizioni in VOSTRA
1. Il richiedente non soddisfa i presupposti per l'integrazione se nel sistema d'informazione sul casellario giudiziale VOSTRA sussiste un'iscrizione visibile per l'Ufficio dal contenuto seguente
a) una pena senza la condizionale o una pena detentiva con la condizionale parziale per un delitto o un crimine;
b) una misura stazionaria in età adulta oppure un collocamento in un istituto chiuso in età adolescenziale;
c) un'interdizione di esercitare un'attività, un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate o un'espulsione;
d) una pena pecuniaria con la condizionale o con la condizionale parziale di oltre 90 aliquote giornaliere, una pena detentiva con la condizionale di oltre tre mesi, una privazione della libertà con la condizionale o con la condizionale parziale di oltre tre mesi o un lavoro di pubblica utilità con la condizionale o con la condizionale parziale di oltre 360 ore quale pena principale;
e) una pena pecuniaria con la condizionale o con la condizionale parziale di massimo 90 aliquote giornaliere, una pena detentiva con la condizionale di massimo tre mesi, una privazione della libertà con la condizionale o con la condizionale parziale di massimo tre mesi o un lavoro di pubblica utilità con la condizionale o con la condizionale parziale di massimo 360 ore quale pena principale, se il richiedente non ha superato con successo il periodo di prova.
2. Per tutte le altre iscrizioni visibili in VOSTRA, l'Ufficio decide in base all'entità della sanzione se il richiedente nonostante ciò può essere considerato integrato con successo. Ciò presuppone imperativamente che la sanzione ordinata sia stata eseguita o il periodo di prova sia scaduto.
3. In caso di iscrizioni in casellari giudiziari esteri si applicano per analogia i capoversi 1 e 2.