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Art. 4 Legge sulla cittadinanza del Cantone dei Grigioni (LCCit) - Stranieri 1. Requisiti del domicilio

Acquisizione della cittadinanza e dell'attinenza - Acquisizione in via ordinaria - Condizioni
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Art. 4 LCCit · Stranieri 1. Requisiti del domicilio

1. L'acquisizione della cittadinanza cantonale e dell'attinenza comunale presuppone, oltre al permesso di domicilio, un domicilio di almeno cinque anni nel comune di naturalizzazione, due dei quali immediatamente prima della presentazione della domanda.

2. Se la durata complessiva del domicilio nel comune non supera i dodici anni, i comuni patriziali possono richiedere una durata del domicilio ininterrotta che può estendersi fino a cinque anni prima della presentazione della domanda.

3. Per le persone che vivono da almeno tre anni in unione domestica registrata con un cittadino svizzero è sufficiente in ogni caso un domicilio di due anni nel comune di naturalizzazione immediatamente prima della presentazione della domanda.

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