Kanton Glarus (TEV)
Indice delle disposizioni (20)
Testo normativo (20 Articoli)
### Consiglio consultivo *
1 Il Consiglio di Stato nomina un Consiglio consultivo per lo sviluppo del turismo.
2 Il Consiglio consultivo è composto da cinque a sette membri professionalmente qualificati, che possono essere attivi e domiciliati all'interno o all'esterno del Cantone. Il Direttore o la Direttrice del Dipartimento competente presiede d'ufficio.
3 Il Consiglio consultivo assiste il Consiglio di Stato in materia di turismo, presenta le proprie raccomandazioni sui mezzi richiesti dal fondo per il turismo e mette a disposizione la propria competenza specialistica per le iniziative progettuali caso per caso. *
Autorità amministrativa cantonale
1 L'autorità amministrativa cantonale competente ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 e dell'articolo 9 capoverso 1 lettera a della legge è il Dipartimento dell'economia pubblica e degli affari interni (Dipartimento).*
2 Il Servizio per l'economia è autorità di esecuzione, nella misura in cui la legge o la presente ordinanza non dispongano diversamente.*
Mitgliedschaften
1 Il Cantone può aderire a organizzazioni turistiche.
2 Il Dipartimento decide in merito all'adesione e ai contributi nell'ambito delle
sue competenze di spesa e del budget.
1) GSIA/1/1
2) GS IX C/1/1
SBE X/6 385
1
IX C/1/2
1a Promozione di un'organizzazione turistica *
* Esame e decisione
1 La domanda completa deve essere presentata al Dipartimento competente
al più tardi sei mesi prima della scadenza del contratto di prestazione
esistente.
2 Il Consiglio di Stato decide in merito alle domande presentate. Per la va-
lutazione della domanda, può sentire i Comuni, gli operatori turistici e il
Consiglio consultivo.
3 La domanda deve comprendere almeno una strategia per l'adempimento
del mandato, un business plan e una pianificazione pluriennale. La piani-
ficazione include almeno
a. la definizione di indicatori chiave di prestazione e valori pianificati;
b. progetti chiave;
c. il controlling delle proprie attività per gli obiettivi operativi e strate-
gici.
4 Possono essere richiesti ulteriori documenti.
* **Accordo sulle prestazioni**
1. Il Consiglio di Stato definisce, insieme all'organizzazione turistica, i
componenti dell'accordo sulle prestazioni. A tal fine, può consultare i Comuni e
gli operatori turistici in forma appropriata.
2. Esso comprende almeno i seguenti compiti e obiettivi
a. la gestione strategica, la comunicazione e la commercializzazione della
destinazione e del marchio ombrello Glarnerland;
b. l'aumento del valore aggiunto, dei pernottamenti e della notorietà
del Glarnerland;
c. il raggruppamento, la commercializzazione e la garanzia della qualità della
gamma di offerte;
d. la possibile collaborazione nella creazione e nello sviluppo di prodotti,
offerte e servizi nei settori del tempo libero e del turismo;
e. la comunicazione interna (comprensione del turismo).
* **Prova delle prestazioni e dell'efficacia**
1 Il Consiglio di Stato, unitamente all'organizzazione turistica, stabilisce i
criteri e gli elementi costitutivi, nonché la procedura della prova delle
prestazioni e dell'efficacia nell'accordo di prestazione.
2 L'organizzazione turistica deve presentare la prova delle prestazioni e
dell'efficacia almeno una volta all'anno al Dipartimento competente.
* Nuova gara d'appalto
1 In caso di mancato rinnovo della convenzione di prestazioni o di disdetta straordinaria, si invita pubblicamente alla presentazione di nuove domande.
2
2. Aiuti finanziari
Documenti di richiesta
1 Al domanda devono essere allegati in particolare: *
a. Descrizione del progetto;
b. * Business plan;
c. * Conto economico previsionale;
d. * Dettagliata ripartizione dei costi;
e. * Prova di finanziamento.
2 L'Ufficio di contatto per l'economia può richiedere ulteriore documentazione o
rinunciare a singoli documenti. *
Esame e decisione
1. La Sezione per l’economia esamina le richieste, ottiene le perizie e le
sottopone al Comitato consultivo. *
1bis Le richieste di aiuti finanziari devono essere presentate prima della
realizzazione del progetto o dell’inizio della costruzione. Il Dipartimento
determina i termini di presentazione. *
2. Il Comitato consultivo si riunisce di regola una volta per trimestre. Esso
presenta una proposta al Consiglio di Stato.
3. Il Consiglio di Stato delibera gli aiuti finanziari a libero apprezzamento. Le
sue decisioni sono definitive (art. 17 cpv. 3 LEG).
Esclusione
1 Per progetti con costi complessivi inferiori a 20'000 franchi non viene
concessa alcuna assistenza finanziaria (Art. 8 cpv. 1 lett. d LEG). *
Erogazione dei Contributi
1. Il Dipartimento elabora eventuali convenzioni di prestazione e contratti e autorizza l'erogazione dei contributi finanziari concessi. *
2. L'erogazione dei contributi finanziari concessi per progetti e manifestazioni avviene di regola dopo la presentazione del rendiconto finale. *
3. In casi motivati, l'erogazione per costi già sostenuti può avvenire, previa decisione di approvazione, prima della conclusione del progetto o della manifestazione. *
Controllo
1 Il Punto di contatto per l'economia controlla con misure adeguate
l'utilizzo degli aiuti finanziari concessi.
3
IX C/1/2
IX C/1/2
Mitwirkungspflichten
1 Massgebliche Projektänderungen nach Gesucheinreichung oder nach er-
folgtem Entscheid über die Finanzhilfe sind der Kontaktstelle für Wirtschaft
unverzüglich mitzuteilen.
2 Die Gesuchstellenden sind verpflichtet, der Kontaktstelle für Wirtschaft
nach Umsetzung ihres Projektes Auskunft über das Erreichte zu erteilen.
3 Die Gesuchstellenden gewähren der Kontaktstelle für Wirtschaft auf Nach-
frage Zugang zu den für das Controlling notwendigen Unterlagen.
3. Kurtaxe
Here's the Italian translation of the provided text, preserving the structure and formatting, and using appropriate legal terminology
**Obblighi di Collaborazione**
1 Modifiche significative del progetto dopo la presentazione della domanda o dopo la
decisione sulla sovvenzione finanziaria devono essere comunicate
immediatamente al Centro di Contatto per l'Economia.
2 I richiedenti sono tenuti a fornire al Centro di Contatto per l'Economia
informazioni sui risultati conseguiti dopo l'attuazione del loro progetto.
3 I richiedenti concedono al Centro di Contatto per l'Economia, su richiesta,
accesso alla documentazione necessaria per il controllo (controlling).
**3. Tassa di Soggiorno**
Pauschalen bei Dauermiete *
¹ Ai sensi dell'articolo 15 capoverso 3 TEG è considerato locatario a lungo
termine chi ha stipulato un contratto di locazione per almeno tre mesi
consecutivi. *
² Se più locatari a lungo termine affittano lo stesso immobile per più di
tre mesi ciascuno entro un anno, tutti sono obbligati a pagare le
tariffe forfettarie. *
³ Nella misura in cui la messa a disposizione dura più di un mese, i
regolamenti comunali possono prevedere tariffe forfettarie (art. 15
capoverso 4 TEG). *
Pauschalen für Stellplätze
¹ I Comuni possono fissare una tassa forfettaria massima di sei franchi
per posto camper e simili, per posto e per giorno di occupazione (art. 15
cpv. 4 LTTR).
Familiari
1 Quali familiari della persona che ospita si considerano i genitori e i figli, i figliastri, la moglie o il marito, la partner registrata o il partner registrato nonché la concubina o il concubino, i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, i nonni e i nipoti (art. 15 cpv. 3 LTE). *
Veranlagung und Bezug
¹ I comuni sono incaricati dell'esecuzione (Art. 12 cpv. 1 TEG). *
2 I moduli di notifica rilasciati dal Cantone o i corrispondenti moduli dei Comuni servono da base per l'imposizione.
4
IX C/1/2
Obbligo di notifica, termini di notifica
1. I soggetti passivi dell'imposta sono tenuti a presentare i moduli di notifica compilati integralmente e veritieri al Comune o all'organizzazione turistica da esso incaricata.
2. I Comuni stabiliscono i termini di notifica.
1. Wird die Meldepflicht trotz schriftlicher Mahnung nicht oder nur unvollständig erfüllt, setzt die Gemeinde oder die von ihr beauftragte Tourismusorganisation die Abgabe fest. Im Übrigen bleibt die Strafbestimmung gemäss Artikel 18 TEG vorbehalten.
1. Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2008 in Kraft.
2. Die Verordnung zum Tourismusgesetz vom 2. Dezember 1991 und der Beschluss über die Erhebung von Beherbergungstaxen vom 2. Juli 1991 werden aufgehoben.