Kanton Glarus
Indice delle disposizioni (18)
Testo normativo (18 Articoli)
1. La presente legge disciplina le competenze e l’esecuzione della legge federale sugli stranieri e le straniere (Legge sugli stranieri LStR), della Legge sull’asilo (LAsi) e delle ordinanze emanate in virtù di queste. Resta riservato il diritto cantonale divergente.
2. Competenze e attribuzioni
Zuständiges Departement
1 I Dipartimenti designati dal Consiglio di Stato vigilano sull'esecuzione della legge sugli stranieri e della legge sull'asilo.
Autorità migratoria
1 Il Consiglio di Stato designa l'autorità cantonale competente ai sensi dell'articolo 98 capoverso 3 LStrI. Essa svolge i compiti di diritto degli stranieri che derivano dall'esecuzione della legislazione federale e dei trattati internazionali in materia di entrata (incl. il rilascio e il prolungamento di visti), soggiorno, domicilio, allontanamento e espulsione, nonché di asilo per il Cantone Glarona, nella misura in cui non siano stati attribuiti ad un'altra autorità cantonale. Essa determina il luogo di detenzione in caso di ordine di misure coercitive ai sensi del diritto degli stranieri.
2 L'autorità cantonale competente collabora con l'autorità cantonale del mercato del lavoro competente e con altre autorità nel trattamento delle domande di cittadini stranieri.
3 Essa presenta, a nome del Cantone, le domande di ammissione provvisoria di stranieri (art. 83 cpv. 6 LStrI) e di rilascio di permessi per casi di rigore (art. 84 cpv. 5 LStrI, art. 14 cpv. 2 lett. f LAsi).
SBE X/7 474
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I C/23/2
Polizia cantonale
1 La Polizia cantonale esegue, su incarico dell'autorità migratoria e del presidente del Tribunale amministrativo, gli arresti necessari in relazione a allontanamenti ed espulsioni secondo il diritto degli stranieri nonché a misure coercitive. In caso di urgenza e conformemente alle direttive dell'autorità migratoria cantonale, essa può disporre autonomamente il fermo di breve durata (art. 73 LStr).
2 Essa supporta l'autorità migratoria nell'ambito del sostegno all'esecuzione e dell'assistenza amministrativa nell'adempimento dei suoi compiti, in particolare nell'effettuazione di controlli e nelle operazioni di allontanamento forzato.
3 Essa informa l'autorità migratoria su tutte le constatazioni che potrebbero contravvenire alle disposizioni del diritto degli stranieri.
4 Essa è il destinatario delle segnalazioni dei fornitori di alloggio professionali (art. 16 LStr).
Autorità penali cantonali
1 Le autorità penali cantonali informano l'autorità migratoria, conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto federale, in particolare sui decreti penali passati in giudicato e sulle sentenze penali contro persone straniere.
Presidente del Tribunale amministrativo
1 Il Presidente del Tribunale amministrativo è l'autorità giudiziaria competente
ai sensi della Legge sugli stranieri. Egli verifica in particolare la legittimità
della detenzione di breve durata (art. 73 cpv. 5 LStr) nonché l'ordine
di carcerazione in vista di preparazione, allontanamento ed esecuzione (art. 78 cpv. 4,
80 cpv. 2 LStr). Egli decide sull'approvazione della proroga della
carcerazione in vista di allontanamento ed esecuzione (art. 76 cpv. 3, 78 cpv. 2 LStr), sulle
richieste di scarcerazione (art. 80 cpv. 5 LStr) e sull'ordinanza di una
perquisizione domiciliare (art. 70 cpv. 2 LStr).
2 Egli decide inoltre sui ricorsi relativi all'isolamento e all'esclusione dal territorio
(art. 74 cpv. 3 LStr) nonché sui ricorsi contro le decisioni di carcerazione
inferiori a 96 ore (ricorsi contro la carcerazione). Il termine di ricorso è di
dieci giorni.
Controlli degli abitanti dei comuni
1 I controlli degli abitanti collaborano all’esecuzione delle disposizioni del
diritto degli stranieri, segnatamente mediante prese di posizione nel singolo
caso a domande di entrata, soggiorno o dimora.
2 Essi comunicano all’autorità migratoria e al sistema informativo centrale
della Confederazione sugli stranieri, continuamente, tutte le modificazioni
degli effettivi.
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I C/23/2
3 Essi sostengono l’autorità migratoria mediante accertamenti o controlli e
le comunicano le contravvenzioni alle disposizioni del diritto degli stranieri.
Autorità del mercato del lavoro
1 Il Consiglio di Stato designa l'autorità cantonale del mercato del lavoro.
2 L'autorità competente del mercato del lavoro prende le decisioni previste
dal diritto federale, segnatamente concernenti i permessi di lavoro e l'asse-
gnazione di contingenti. Essa informa l'autorità migratoria sulle proprie decisioni.
Integrazione delle persone straniere
1 Il Consiglio di Stato designa un servizio specializzato per l'integrazione.
2 Le persone straniere partecipano in modo adeguato ai costi delle misure di integrazione individuali.
Betreuung von Personen im Asylverfahren
1 Le competenze e le pretese nell'ambito dell'assistenza e del sostegno di persone straniere durante la procedura d'asilo sono disciplinate dal diritto cantonale in materia di assistenza sociale¹).
**3. Verfahrensvorschriften**
Domande, Partenza
1 Le domande di rilascio di un permesso di soggiorno e le comunicazioni di
partenza di stranieri e straniere devono di norma essere presentate all’ufficio
controllo abitanti del comune locale, all’attenzione dell’autorità migratoria.
1
*
Sistema di notificazione
2 La datrice di lavoro o il datore di lavoro notifica immediatamente all’Autorità
migratoria se una persona straniera, la cui ammissione è avvenuta a ca-
rico di un contingente, non entra nel paese o rinuncia al posto.
Diritto processuale applicabile
1. Il procedimento è retto, con riserva del diritto federale e delle disposizioni
seguenti, dalla legge sulla giustizia amministrativa²).
1) RS VIII E/21
2) RS III G/1
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2. Nelle sue decisioni l’autorità migratoria tiene conto dei pareri e delle decisioni
dell’autorità competente del mercato del lavoro e può, in particolare in caso
di domande di ricongiungimento familiare e di richieste di invito, a seconda
delle necessità, richiedere ulteriori informazioni pertinenti ad altre autorità,
nella misura in cui a queste non incomba un obbligo di notifica in virtù delle
disposizioni pertinenti del diritto federale.
Misure coercitive
**1** L’ordine di adottare misure coercitive ai sensi degli articoli 73 e seguenti della LStrI è emesso dall’autorità migratoria mediante una decisione scritta e motivata.
Tariffe
¹ L'autorità migratoria riscuote tariffe ai sensi dell'Ordinanza sulle tariffe
relativa alla Legge sugli stranieri, dell'Ordinanza cantonale sulla LS e
della Regolamentazione sulle spese nella procedura amministrativa.
2 *
3 Le tariffe legalmente riscosse non vengono rimborsate, anche se un
permesso non viene utilizzato, la durata del soggiorno viene abbreviata
o il permesso viene revocato o ritirato.
4 L'autorità migratoria può richiedere garanzie agli stranieri privi di
documenti d'identità nazionali riconosciuti e validi per tutti i diritti di
diritto pubblico e per l'adempimento delle condizioni imposte.
Tutela Giuridica
1 La tutela giuridica è retta, con riserva delle disposizioni del diritto federale,
dalla legge sulla procedura contenziosa amministrativa.
2 Contro i provvedimenti coercitivi, la tutela giuridica è retta dall'articolo 6
della presente legge.
**4. Disposizioni finali**
1. Die nachstehenden Gesetze werden wie folgt geändert:[[3]](#paragraphtext_content_fn_187519_2_3_c)
1. Dieses Gesetz tritt auf den 1. Juli 2008 in Kraft, mit Ausnahme der Artikel 6 und 16, deren Inkraftsetzung auf den 1. Januar 2009 erfolgt.
2. Das Vollziehungsgesetz vom 7. Mai 1995 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung wird auf den 1. Juli 2008 aufgehoben, mit Ausnahme der Artikel 6, 12 und 13, deren Aufhebung auf den 1. Januar 2009 erfolgt.
3. Für im Zeitpunkt des Inkrafttretens beim Regierungsrat anhängig gemachte Verfahren bleibt dieser weiterhin zuständig.